Sentenza 294/1994 (ECLI:IT:COST:1994:294)
Massima numero 20860
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE  - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del  04/07/1994;  Decisione del  04/07/1994
Deposito del 13/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Massime associate alla pronuncia:  20769


Titolo
SENT. 294/94 B. LOCAZIONE - IMMOBILI URBANI - USO ALBERGHIERO - PREVISIONE DEL VINCOLO DI DURATA NON INFERIORE A NOVE ANNI - APPLICABILITA' DI TALE REGIME VINCOLISTICO ANCHE ALL'AFFITTO DI AZIENDA ALBERGHIERA - OMESSA PREVISIONE - ASSERITA IRRAGIONEVOLE E INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il legislatore del 1985 (art. 1, comma nono-septies del d.l. 7 febbraio 1985 n. 12, conv., con modificazioni, in l. 5 aprile 1985 n. 118), al fine di eliminare le incertezze ermeneutiche relative al criterio discriminatore fra il contratto di locazione di immobile "attrezzato" e quello di affitto di azienda, non assoggettabili per eterogenita' a identica disciplina (cfr. massima sub A), e' intervenuto stabilendo, con presunzione "iuris ed de iure", che si ha locazione di immobile e non affitto di azienda in tutti i casi in cui l'attivita' alberghiera sia stata iniziata dal conduttore (cosi' restando relegata nell'ambito della locazione di immobile comunque attrezzato quella dubbia figura, elaborata da dottrina e giurisprudenza, di "opificio industriale" non ancora gestito dal concedente). Una volta stabilita la reciproca autonomia formale di tali istituti e la loro distinguibilita' sotto il profilo sia strutturale che funzionale, l'affinita' dei medesimi non impone affatto un identico trattamento normativo di tutti gli svolgimenti e le implicazioni dei rapporti ad essi rispettivamente riconducibili; di guisa che la norma che non estende il regime vincolistico della durata minima di nove anni, previsto per il contratto di locazione di immobile sia pure attrezzato ad attivita' alberghiera, anche all'ipotesi contrattuale di affitto di azienda, lungi dall'essere palesemente irrazionale, trova giustificazione nell'esigenza di evitare, con la protrazione coattiva del rapporto, lo sfruttamento dell'azienda in danno del proprietario ed eventualmente della produzione nazionale. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 27, terzo comma, l. 27 luglio 1978, n. 392). - S. nn. 68/1983; 73/1979; 209/1975; sulla legge n. 118/1985 cfr. S. n. 108/1986. red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte