Sentenza 295/1994 (ECLI:IT:COST:1994:295)
Massima numero 20720
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  04/07/1994;  Decisione del  04/07/1994
Deposito del 13/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Massime associate alla pronuncia:  20717  20718  20719


Titolo
SENT. 295/94 D. ELEZIONI - ELEZIONI REGIONALI, COMUNALI, PROVINCIALI E CIRCOSCRIZIONALI - NORME FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA DELINQUENZA DI TIPO MAFIOSO - CAUSE DI INELEGGIBILITA' - DECADENZA DI DIRITTO DALLA CARICA ELETTIVA IN CASO DI SOPRAVVENUTA CONDANNA IRREVOCABILE PER DETERMINATI REATI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL CITTADINO AD ACCEDERE E CONSERVARE GLI UFFICI ELETTIVI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La norma che prevede la decadenza automatica dall'ufficio elettivo in conseguenza di condanna penale passata in giudicato, non lede il diritto del cittadino ad accedere e conservare le cariche elettive, giacche' l'esercizio di tale diritto e' condizionato al possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, tra i quali non irragionevolmente il legislatore ha incluso il non riportare condanne per reati di indubbio significato. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 51 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 15, comma 4 quinquies, della l. 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 della l. 18 gennaio 1992, n. 16). red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte