Sentenza 260/2021 (ECLI:IT:COST:2021:260)
Massima numero 44440
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  23/11/2021;  Decisione del  23/11/2021
Deposito del 28/12/2021; Pubblicazione in G. U. 29/12/2021
Massime associate alla pronuncia:  44441  44442


Titolo
Delegazione legislativa - Decreto legislativo - Corretto esercizio della delega - Inserimento in modo coerente nel quadro normativo - Riconoscimento al legislatore delegato di margini di discrezionalità, specie in caso di riordino di materia complessa - Conseguente esclusione dell'eccesso di delega (nel caso di specie: non fondatezza della normativa per l'adeguamento al regolamento europeo in materia di trattamento dei dati personali, GDPR sull'interruzione ex lege del termine di prescrizione per la riscossione di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa in relazione ai procedimenti avviati, ma non ancora definiti). (Classif. 077002).

Testo

In sede di esercizio della delega ai sensi dell'art. 76 Cost., la funzione del legislatore delegato non è limitata alla mera scansione linguistica delle previsioni stabilite dal legislatore delegante, ben potendo il primo - tanto più ove la delega riguardi l'adeguamento della normativa nazionale alle fonti sovranazionali nell'ambito del riordino di una materia complessa - emanare norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal secondo, purché ne sia rispettata la ratio e l'attività del delegato sia rispettosa del complessivo quadro normativo di riferimento. (Precedenti: S. 133/2021 - mass. 43963; S. 212/2018 - mass- 40849; S. 10/2018 - mass- 39716; S. 59/2016 - mass. 38781; S. 146/2015 - mass. 38480; S. 98/2015 - mass. 38392; S 229/2014 - mass. 38121; S. 119/2013 -mass. 37115).


(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Verona in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 101 del 2018, che prevede, con decorrenza dalla sua entrata in vigore, l'interruzione ex lege del termine di prescrizione, relativamente ai procedimenti sanzionatori soggetti alla disciplina del d.lgs. n. 196 del 2003 che, alla data di applicazione del regolamento n. 679/2016/UE, siano stati avviati, ma non ancora definiti con l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione. Il presupposto della pronuncia è che, in sede di adattamento del codice sul trattamento dei dati personali ad un corpo normativo articolato e fortemente innovativo, qual è il citato regolamento europeo, il legislatore delegato ben potesse, oltre a integrare e a introdurre opportuni raccordi con la nuova disciplina dotata di un'immediata efficacia diretta, anche coordinare quest'ultima con le parti di quella preesistente, tuttora applicabile agli illeciti commessi in precedenza). (Precedente: S. 100/2020 - mass. 43426).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  10/08/2018  n. 101  art. 18  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte