Sentenza 297/1994 (ECLI:IT:COST:1994:297)
Massima numero 20770
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore RUPERTO
Udienza Pubblica del
04/07/1994; Decisione del
04/07/1994
Deposito del 13/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 297/94. IMPIEGO PUBBLICO - ALLIEVI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER AGENTE DI P.S. IN PROVA - DIMISSIONE DAL CORSO E DAL SERVIZIO PER ASSENZA PROLUNGATA PER MALATTIA E INFORTUNIO OLTRE I TERMINI PREVISTI - IMPOSSIBILITA' DI FREQUENTAZIONE DEL PRIMO CORSO SUCCESSIVO, COME INVECE E' PREVISTO IN CASO DI INFERMITA' CONTRATTA A CAUSA DI ESERCITAZIONE PRATICA O DI MATERNITA' - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - INCOMPARABILITA' DELLE SITUAZIONI POSTE A CONFRONTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 297/94. IMPIEGO PUBBLICO - ALLIEVI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER AGENTE DI P.S. IN PROVA - DIMISSIONE DAL CORSO E DAL SERVIZIO PER ASSENZA PROLUNGATA PER MALATTIA E INFORTUNIO OLTRE I TERMINI PREVISTI - IMPOSSIBILITA' DI FREQUENTAZIONE DEL PRIMO CORSO SUCCESSIVO, COME INVECE E' PREVISTO IN CASO DI INFERMITA' CONTRATTA A CAUSA DI ESERCITAZIONE PRATICA O DI MATERNITA' - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - ESCLUSIONE - INCOMPARABILITA' DELLE SITUAZIONI POSTE A CONFRONTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 4, comma primo, lett. d), e comma 5, d.l. 4 agosto 1987, n. 325, conv. in l. 30 ottobre 1987, n. 402, nella parte in cui prevede che l'allievo del corso per agente di P.S. in prova, dimesso per assenza prolungata oltre i trenta giorni, dovuta ad infortunio occorso per motivi privati, venga dimesso anche dal Corpo senza possibilita' di frequentare il corso successivo come invece previsto in caso di infortunio o malattia insorti nel corso di esercitazione tecnico-pratica o nel caso di maternita', non viola il principio di eguaglianza poiche' le situazioni assunte quali 'tertia comparationis' sono riferibili a posizioni sostanziali del tutto diverse: infatti la previsione di un trattamento piu' favorevole da un lato per l'allievo che si assenti per una causa connessa all'attivita' addestrativa, dall'altro per l'allieva che si assenti per gravidanza trova la sua logica spiegazione, rispettivamente, nel riconoscimento del nesso tra infermita' e servizio e nella speciale tutela della maternita'. Per altro verso il trattamento previsto per l'allievo che si assenti per infortunio occorso per motivi privati risulta coerente con il sistema transitorio di reclutamento del personale proveniente dai contingenti di leva, opportunamente caratterizzato da un'ampia discrezionalita' dell'amministrazione nella selezione degli aspiranti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 4, comma primo, lett. D), e comma quinto, d.l. 4 agosto 1987, n. 325, conv. in l. 30 ottobre 1987, n. 402). red.: F.S. rev.: S.P.
L'art. 4, comma primo, lett. d), e comma 5, d.l. 4 agosto 1987, n. 325, conv. in l. 30 ottobre 1987, n. 402, nella parte in cui prevede che l'allievo del corso per agente di P.S. in prova, dimesso per assenza prolungata oltre i trenta giorni, dovuta ad infortunio occorso per motivi privati, venga dimesso anche dal Corpo senza possibilita' di frequentare il corso successivo come invece previsto in caso di infortunio o malattia insorti nel corso di esercitazione tecnico-pratica o nel caso di maternita', non viola il principio di eguaglianza poiche' le situazioni assunte quali 'tertia comparationis' sono riferibili a posizioni sostanziali del tutto diverse: infatti la previsione di un trattamento piu' favorevole da un lato per l'allievo che si assenti per una causa connessa all'attivita' addestrativa, dall'altro per l'allieva che si assenti per gravidanza trova la sua logica spiegazione, rispettivamente, nel riconoscimento del nesso tra infermita' e servizio e nella speciale tutela della maternita'. Per altro verso il trattamento previsto per l'allievo che si assenti per infortunio occorso per motivi privati risulta coerente con il sistema transitorio di reclutamento del personale proveniente dai contingenti di leva, opportunamente caratterizzato da un'ampia discrezionalita' dell'amministrazione nella selezione degli aspiranti. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 4, comma primo, lett. D), e comma quinto, d.l. 4 agosto 1987, n. 325, conv. in l. 30 ottobre 1987, n. 402). red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte