Sentenza 298/1994 (ECLI:IT:COST:1994:298)
Massima numero 20968
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
04/07/1994; Decisione del
04/07/1994
Deposito del 13/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Massime associate alla pronuncia:
20969
Titolo
SENT. 298/94 A. PROCESSO PENALE - IMPUTATO SOTTOPOSTO A CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE DEI TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - CARATTERE DEROGATORIO, IN QUANTO COMPORTA UNA LIMITAZIONE ALLA LIBERTA' PERSONALE, DELLA NORMA CHE LA PREVEDE.
SENT. 298/94 A. PROCESSO PENALE - IMPUTATO SOTTOPOSTO A CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE DEI TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - CARATTERE DEROGATORIO, IN QUANTO COMPORTA UNA LIMITAZIONE ALLA LIBERTA' PERSONALE, DELLA NORMA CHE LA PREVEDE.
Testo
La Corte ha piu' volte affermato che i diritti inviolabili dell'uomo, primo tra tutti quello alla liberta' personale, sono espressione di valori fondamentali, per cui le norme che ne prevedono la limitazione, nei casi e modi previsti dalla Costituzione, avendo carattere derogatorio ad una regola generale e presentando natura eccezionale, non possono essere applicate per analogia e vanno interpretate in modo rigorosamente restrittivo. Alla luce di tali principi deve ravvisarsi nel normale decorso dei termini di custodia cautelare la regola generale e, invece, nella sospensione dei termini di custodia cautelare una norma di carattere eccezionale, giacche' consente di prolungare la limitazione della liberta' personale che la custodia cautelare comporta. - S. n. 349/1993. red.: F.S. rev.: S.P.
La Corte ha piu' volte affermato che i diritti inviolabili dell'uomo, primo tra tutti quello alla liberta' personale, sono espressione di valori fondamentali, per cui le norme che ne prevedono la limitazione, nei casi e modi previsti dalla Costituzione, avendo carattere derogatorio ad una regola generale e presentando natura eccezionale, non possono essere applicate per analogia e vanno interpretate in modo rigorosamente restrittivo. Alla luce di tali principi deve ravvisarsi nel normale decorso dei termini di custodia cautelare la regola generale e, invece, nella sospensione dei termini di custodia cautelare una norma di carattere eccezionale, giacche' consente di prolungare la limitazione della liberta' personale che la custodia cautelare comporta. - S. n. 349/1993. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte