Sentenza 301/1994 (ECLI:IT:COST:1994:301)
Massima numero 20988
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
06/07/1994; Decisione del
06/07/1994
Deposito del 15/07/1994; Pubblicazione in G. U. 20/07/1994
Massime associate alla pronuncia:
20989
Titolo
SENT. 301/94 A. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - IMPUTATO - LIBERA PARTECIPAZIONE PERSONALE - SCELTA INERENTE AL DIRITTO INVIOLABILE di DIFESA - FONDAMENTO E LIMITI.
SENT. 301/94 A. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - IMPUTATO - LIBERA PARTECIPAZIONE PERSONALE - SCELTA INERENTE AL DIRITTO INVIOLABILE di DIFESA - FONDAMENTO E LIMITI.
Testo
Tenuto conto della protezione costituzionale del diritto inviolabile di difesa nel processo penale e di quanto gia' ritenuto dalla Corte, secondo cui "soltanto la volontaria rinuncia dell'imputato a presenziare al dibattimento, in quanto espressione di una sua libera e incoercibile scelta difensiva, puo' giustificare, sul piano costituzionale, la limitazione del contraddittorio", la libera partecipazione personale dell'imputato al dibattimento, se costituisce una garanzia per il medesimo, che e' soggetto al processo ed alla potesta' punitiva che in esso si esprime ma non necessariamente deve collaborare al suo svolgimento, manifesta anche una scelta difensiva, che come tale va salvaguardata e non puo' essere configurata come obbligatoria o coercibile, salvo che la presenza dell'imputato sia necessaria perche' il processo possa avere corso o siano compiuti specifici atti probatori che coinvolgano la persona dell'imputato. Pertanto, l'obbligo della sua presenza non puo' che essere ristretto nei limiti di questa irrinunciabile esigenza. - S. nn. 9/1982, 11/1978. red.: F.S. rev.: S.P.
Tenuto conto della protezione costituzionale del diritto inviolabile di difesa nel processo penale e di quanto gia' ritenuto dalla Corte, secondo cui "soltanto la volontaria rinuncia dell'imputato a presenziare al dibattimento, in quanto espressione di una sua libera e incoercibile scelta difensiva, puo' giustificare, sul piano costituzionale, la limitazione del contraddittorio", la libera partecipazione personale dell'imputato al dibattimento, se costituisce una garanzia per il medesimo, che e' soggetto al processo ed alla potesta' punitiva che in esso si esprime ma non necessariamente deve collaborare al suo svolgimento, manifesta anche una scelta difensiva, che come tale va salvaguardata e non puo' essere configurata come obbligatoria o coercibile, salvo che la presenza dell'imputato sia necessaria perche' il processo possa avere corso o siano compiuti specifici atti probatori che coinvolgano la persona dell'imputato. Pertanto, l'obbligo della sua presenza non puo' che essere ristretto nei limiti di questa irrinunciabile esigenza. - S. nn. 9/1982, 11/1978. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte