Sentenza 301/1994 (ECLI:IT:COST:1994:301)
Massima numero 20989
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
06/07/1994; Decisione del
06/07/1994
Deposito del 15/07/1994; Pubblicazione in G. U. 20/07/1994
Massime associate alla pronuncia:
20988
Titolo
SENT. 301/94 B. TRIBUNALI MILITARI - PROCESSO PENALE MILITARE - DIBATTIMENTO - IMPUTATO - OBBLIGO DI COMPARIZIONE PERSONALE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PROCESSO ORDINARIO CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - CONSEGUENTE APPLICABILITA', AL RIGUARDO, DELLE REGOLE DEL PROCESSO PENALE COMUNE.
SENT. 301/94 B. TRIBUNALI MILITARI - PROCESSO PENALE MILITARE - DIBATTIMENTO - IMPUTATO - OBBLIGO DI COMPARIZIONE PERSONALE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PROCESSO ORDINARIO CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - CONSEGUENTE APPLICABILITA', AL RIGUARDO, DELLE REGOLE DEL PROCESSO PENALE COMUNE.
Testo
Nel processo penale avanti ai tribunali militari, il previsto obbligo di comparizione personale dell'imputato all'udienza ai sensi dell'art. 365 cod. pen. mil. di pace, secondo cui egli in nessun caso puo' chiedere o consentire che il dibattimento avvenga in sua assenza, non puo' trovare piu' giustificazione nella originaria connotazione di quel processo, volto ad esprimere la 'giustizia dei capi' in un contesto di autonomia dell'ordinamento militare rispetto all'ordinamento statuale, ovvero nella 'esemplarita'' del processo stesso, poiche' tale impostazione e' ormai superata dalla Costituzione, che definitivamente impedisce di considerare la giurisdizione penale militare come continuazione della 'giustizia disciplinare' dei capi militari tesa a garantire e rafforzare l'ordine e la gerarchia contro le violazioni 'piu' gravi'. Ne' tale disposizione risponde alle particolari necessita' del giudizio, giacche' detto obbligo, che non puo' essere generale e assoluto, deve essere collegato esclusivamente, come nel processo penale comune, alla necessita' di non impedire il compimento del processo e di non ostacolare fondamentali esigenze del giudizio che possono derivare dal dover compiere atti per i quali la presenza dell'imputato sia indispensabile. Pertanto va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 365, primo e secondo comma, cod. pen. militare di pace, cui consegue l'applicabilita' delle regole del processo penale comune relative alla partecipazione dell'imputato al dibattimento anche dinanzi ai tribunali militari. - Sul superamento dell'impostazione originaria del processo militare: S. n. 278/1987. red.: F.S. rev.: S.P.
Nel processo penale avanti ai tribunali militari, il previsto obbligo di comparizione personale dell'imputato all'udienza ai sensi dell'art. 365 cod. pen. mil. di pace, secondo cui egli in nessun caso puo' chiedere o consentire che il dibattimento avvenga in sua assenza, non puo' trovare piu' giustificazione nella originaria connotazione di quel processo, volto ad esprimere la 'giustizia dei capi' in un contesto di autonomia dell'ordinamento militare rispetto all'ordinamento statuale, ovvero nella 'esemplarita'' del processo stesso, poiche' tale impostazione e' ormai superata dalla Costituzione, che definitivamente impedisce di considerare la giurisdizione penale militare come continuazione della 'giustizia disciplinare' dei capi militari tesa a garantire e rafforzare l'ordine e la gerarchia contro le violazioni 'piu' gravi'. Ne' tale disposizione risponde alle particolari necessita' del giudizio, giacche' detto obbligo, che non puo' essere generale e assoluto, deve essere collegato esclusivamente, come nel processo penale comune, alla necessita' di non impedire il compimento del processo e di non ostacolare fondamentali esigenze del giudizio che possono derivare dal dover compiere atti per i quali la presenza dell'imputato sia indispensabile. Pertanto va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., dell'art. 365, primo e secondo comma, cod. pen. militare di pace, cui consegue l'applicabilita' delle regole del processo penale comune relative alla partecipazione dell'imputato al dibattimento anche dinanzi ai tribunali militari. - Sul superamento dell'impostazione originaria del processo militare: S. n. 278/1987. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte