Sentenza 302/1994 (ECLI:IT:COST:1994:302)
Massima numero 20896
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
06/07/1994; Decisione del
06/07/1994
Deposito del 15/07/1994; Pubblicazione in G. U. 20/07/1994
Massime associate alla pronuncia:
20897
Titolo
SENT. 302/94 A. PARCHI NATURALI E RISERVE NATURALI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARCHI NAZIONALI - DISCIPLINA DEI PARCHI NAZIONALI, DI CUI ALL'ART. 35 DELLA LEGGE-QUADRO SULLE AREE PROTETTE, N. 394 DEL 1991 - ADEGUAMENTO AI PRINCIPI POSTI DALLA LEGGE MEDESIMA - POTERE CONFERITO AL MINISTRO DELL'AMBIENTE DALL'ART. 4, L. N. 10 DEL 1994, DI PROVVEDERE ENTRO NOVANTA GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - OBBLIGO DI INTESA CON LA REGIONE VALLE D'AOSTA, RELATIVAMENTE AL PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO - MANCATA PREVISIONE - RICORSO DELLA REGIONE - RICONOSCIUTA LESIONE DELL'AUTONOMIA E DELLE COMPETENZE REGIONALI IN RIFERIMENTO ALL'OSSERVANZA DI TALE OBBLIGO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 302/94 A. PARCHI NATURALI E RISERVE NATURALI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARCHI NAZIONALI - DISCIPLINA DEI PARCHI NAZIONALI, DI CUI ALL'ART. 35 DELLA LEGGE-QUADRO SULLE AREE PROTETTE, N. 394 DEL 1991 - ADEGUAMENTO AI PRINCIPI POSTI DALLA LEGGE MEDESIMA - POTERE CONFERITO AL MINISTRO DELL'AMBIENTE DALL'ART. 4, L. N. 10 DEL 1994, DI PROVVEDERE ENTRO NOVANTA GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - OBBLIGO DI INTESA CON LA REGIONE VALLE D'AOSTA, RELATIVAMENTE AL PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO - MANCATA PREVISIONE - RICORSO DELLA REGIONE - RICONOSCIUTA LESIONE DELL'AUTONOMIA E DELLE COMPETENZE REGIONALI IN RIFERIMENTO ALL'OSSERVANZA DI TALE OBBLIGO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Posto che l'art. 35, della legge-quadro sulle aree protette, n. 394 del 1991, impone l'adeguamento della disciplina del Parco nazionale del Gran Paradiso ai principi introdotti dalla legge medesima, previa intesa con la regione Valle d'Aosta (e Piemonte), e' da ritenersi che l'art. 4, l. 4 gennaio 1994, n. 10, il quale, richiamando tale norma, stabilisce che al predetto adeguamento provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, il Ministro dell'ambiente, risulti nella sua dizione obiettivamente equivoco - anche in relazione al breve termine fissato per l'emanazione delle disposizioni di adeguamento - circa il rispetto dello strumento di concertazione con le regioni interessate. Pertanto, il citato art. 4, l. n. 10 del 1994, e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede l'obbligo di intesa con la Regione autonoma Valle d'Aosta da parte del Ministro dell'ambiente prima di provvedere con proprio decreto all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui all'art. 35, primo e secondo comma, l. 6 dicembre 1991, n. 394. - In tema di aree protette o parchi naturali nazionali, numerosa e costante, la giurisprudenza della Corte, che si e' pronunciata sul riparto di competenze tra Stato e regioni e sulla necessita' che i reciproci rapporti siano ispirati al modello di cooperazione ed integrazione (tra le piu' recenti: S. nn. 116/1994, 366/1992, 148/1991, 422/1991, 464/1991, 337/1989, 1029/1988, 1031/1988, 344/1987), sulla nozione delle procedure di intesa nelle varie ipotesi (S. nn. 21/1991 e 6/1993) e sulla esigenza che in queste il comportamento delle parti sia ispirato alla correttezza e all'apertura verso le posizioni altrui (S. nn. 116/1994 e 379/1992) e che l'ente cui spetta esprimere il proprio consenso sia coinvolto anche nella determinazione del contenuto del provvedimento, pena l'annullamento dell'atto adottato senza l'osservanza di tale meccanismo di collaborazione (S. n. 747/1988). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Posto che l'art. 35, della legge-quadro sulle aree protette, n. 394 del 1991, impone l'adeguamento della disciplina del Parco nazionale del Gran Paradiso ai principi introdotti dalla legge medesima, previa intesa con la regione Valle d'Aosta (e Piemonte), e' da ritenersi che l'art. 4, l. 4 gennaio 1994, n. 10, il quale, richiamando tale norma, stabilisce che al predetto adeguamento provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, il Ministro dell'ambiente, risulti nella sua dizione obiettivamente equivoco - anche in relazione al breve termine fissato per l'emanazione delle disposizioni di adeguamento - circa il rispetto dello strumento di concertazione con le regioni interessate. Pertanto, il citato art. 4, l. n. 10 del 1994, e' costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede l'obbligo di intesa con la Regione autonoma Valle d'Aosta da parte del Ministro dell'ambiente prima di provvedere con proprio decreto all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui all'art. 35, primo e secondo comma, l. 6 dicembre 1991, n. 394. - In tema di aree protette o parchi naturali nazionali, numerosa e costante, la giurisprudenza della Corte, che si e' pronunciata sul riparto di competenze tra Stato e regioni e sulla necessita' che i reciproci rapporti siano ispirati al modello di cooperazione ed integrazione (tra le piu' recenti: S. nn. 116/1994, 366/1992, 148/1991, 422/1991, 464/1991, 337/1989, 1029/1988, 1031/1988, 344/1987), sulla nozione delle procedure di intesa nelle varie ipotesi (S. nn. 21/1991 e 6/1993) e sulla esigenza che in queste il comportamento delle parti sia ispirato alla correttezza e all'apertura verso le posizioni altrui (S. nn. 116/1994 e 379/1992) e che l'ente cui spetta esprimere il proprio consenso sia coinvolto anche nella determinazione del contenuto del provvedimento, pena l'annullamento dell'atto adottato senza l'osservanza di tale meccanismo di collaborazione (S. n. 747/1988). red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 116
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
statuto regione Valle d'Aosta
art. 2
Altri parametri e norme interposte