Sentenza 302/1994 (ECLI:IT:COST:1994:302)
Massima numero 20897
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
06/07/1994; Decisione del
06/07/1994
Deposito del 15/07/1994; Pubblicazione in G. U. 20/07/1994
Massime associate alla pronuncia:
20896
Titolo
SENT. 302/94 B. PARCHI NATURALI E RISERVE NATURALI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARCHI NAZIONALI - DISCIPLINA DEI PARCHI NAZIONALI, DI CUI ALL'ART. 35 DELLA LEGGE-QUADRO SULLE AREE PROTETTE, N. 394 DEL 1991 - ADEGUAMENTO AI PRINCIPI POSTI DALLA LEGGE MEDESIMA - POTERE CONFERITO AL MINISTRO DELL'AMBIENTE DALL'ART. 4, L. N. 10 DEL 1994, DI PROVVEDERE ENTRO NOVANTA GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - NECESSITA' CHE DETTO ADEGUAMENTO AVVENGA, RELATIVAMENTE AL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO, IN BASE A QUANTO DISPOSTO DALLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE - MANCATA PREVISIONE - RICORSO DELLA PROVINCIA DI TRENTO - RICONOSCIUTA LESIONE DELL'AUTONOMIA E DELLE COMPETENZE PROVINCIALI IN RIFERIMENTO AL PARTICOLARE RIPARTO DI COMPETENZE VIGENTE PER TALE PARCO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 302/94 B. PARCHI NATURALI E RISERVE NATURALI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PARCHI NAZIONALI - DISCIPLINA DEI PARCHI NAZIONALI, DI CUI ALL'ART. 35 DELLA LEGGE-QUADRO SULLE AREE PROTETTE, N. 394 DEL 1991 - ADEGUAMENTO AI PRINCIPI POSTI DALLA LEGGE MEDESIMA - POTERE CONFERITO AL MINISTRO DELL'AMBIENTE DALL'ART. 4, L. N. 10 DEL 1994, DI PROVVEDERE ENTRO NOVANTA GIORNI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE - NECESSITA' CHE DETTO ADEGUAMENTO AVVENGA, RELATIVAMENTE AL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO, IN BASE A QUANTO DISPOSTO DALLE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE PER IL TRENTINO-ALTO ADIGE - MANCATA PREVISIONE - RICORSO DELLA PROVINCIA DI TRENTO - RICONOSCIUTA LESIONE DELL'AUTONOMIA E DELLE COMPETENZE PROVINCIALI IN RIFERIMENTO AL PARTICOLARE RIPARTO DI COMPETENZE VIGENTE PER TALE PARCO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
L'art. 4, l. 4 gennaio n. 10, demandando al Ministro dell'ambiente di provvedere con proprio decreto all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali, di cui all' art. 35, della legge-quadro n. 394 del 1991, ai principi della legge medesima, non tiene conto del particolare riparto di competenze vigente per il Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi degli artt. 8 (nn. 5, 6, 16 e 21), 16, 107, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, 3, delle relative norme di attuazione, emanate con d.P.R. n. 279 del 1974 e dello stesso art. 35, l. n. 394 del 1991. In particolare, secondo questi ultimi due articoli, le funzioni concernenti il Parco sono esercitate, per la parte di rispettiva competenza territoriale, dalle province di Trento e Bolzano, le quali disciplinano con legge le forme e i modi della specifica tutela e adottano previamente con lo Stato le intese necessarie per favorire l'omogeneita' delle discipline relative (art. 3); inoltre, in conformita' di tali principi, le intese debbono essere assunte anche con la regione Lombardia ed informate alla legge n. 394 (art. 35). Il predetto art. 4, l. n. 10 del 1994, e' pertanto costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede, relativamente al Parco nazionale dello Stelvio, che per l'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui all'art. 35, primo e secondo comma, l. 6 dicembre 1991, n. 394, si provveda in base a quanto stabilito dalle norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, emanate con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279. - V. la precedente massima A ed ivi richiami. - Sul contenuto del citato art. 35, l. n. 394 del 1991, v. S. 366/1992. red.: A.M.M. rev.: S.P.
L'art. 4, l. 4 gennaio n. 10, demandando al Ministro dell'ambiente di provvedere con proprio decreto all'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali, di cui all' art. 35, della legge-quadro n. 394 del 1991, ai principi della legge medesima, non tiene conto del particolare riparto di competenze vigente per il Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi degli artt. 8 (nn. 5, 6, 16 e 21), 16, 107, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, 3, delle relative norme di attuazione, emanate con d.P.R. n. 279 del 1974 e dello stesso art. 35, l. n. 394 del 1991. In particolare, secondo questi ultimi due articoli, le funzioni concernenti il Parco sono esercitate, per la parte di rispettiva competenza territoriale, dalle province di Trento e Bolzano, le quali disciplinano con legge le forme e i modi della specifica tutela e adottano previamente con lo Stato le intese necessarie per favorire l'omogeneita' delle discipline relative (art. 3); inoltre, in conformita' di tali principi, le intese debbono essere assunte anche con la regione Lombardia ed informate alla legge n. 394 (art. 35). Il predetto art. 4, l. n. 10 del 1994, e' pertanto costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevede, relativamente al Parco nazionale dello Stelvio, che per l'adeguamento della disciplina dei parchi nazionali di cui all'art. 35, primo e secondo comma, l. 6 dicembre 1991, n. 394, si provveda in base a quanto stabilito dalle norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, emanate con d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279. - V. la precedente massima A ed ivi richiami. - Sul contenuto del citato art. 35, l. n. 394 del 1991, v. S. 366/1992. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 22/03/1974
n. 279
art. 3