Sentenza 303/1994 (ECLI:IT:COST:1994:303)
Massima numero 20996
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
06/07/1994; Decisione del
06/07/1994
Deposito del 15/07/1994; Pubblicazione in G. U. 20/07/1994
Massime associate alla pronuncia:
20995
Titolo
SENT. 303/94 B. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI - DECADENZA PER ESSERE L'ASSEGNATARIO DIVENUTO PROPRIETARIO DI ALTRI IMMOBILI - PROVVEDIMENTO COMUNALE DICHIARATIVO DELLA DECADENZA - PREVISIONE, NELLA LEGGE REGIONALE, DEL RIMEDIO GIURISDIZIONALE DEL RICORSO INNANZI AL PRETORE PREVISTO DALLA LEGGE STATALE, CON ESTENSIONE, OLTRETUTTO, A FATTISPECIE SPECIFICA DA QUESTA NON PREVISTA - INDEBITA NOVAZIONE DELLA FONTE E INDEBITA INTERFERENZA NELLA MATERIA DELLA GIURISDIZIONE RISERVATA AL LEGISLATORE STATALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 303/94 B. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - REGIONE LOMBARDIA - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI - DECADENZA PER ESSERE L'ASSEGNATARIO DIVENUTO PROPRIETARIO DI ALTRI IMMOBILI - PROVVEDIMENTO COMUNALE DICHIARATIVO DELLA DECADENZA - PREVISIONE, NELLA LEGGE REGIONALE, DEL RIMEDIO GIURISDIZIONALE DEL RICORSO INNANZI AL PRETORE PREVISTO DALLA LEGGE STATALE, CON ESTENSIONE, OLTRETUTTO, A FATTISPECIE SPECIFICA DA QUESTA NON PREVISTA - INDEBITA NOVAZIONE DELLA FONTE E INDEBITA INTERFERENZA NELLA MATERIA DELLA GIURISDIZIONE RISERVATA AL LEGISLATORE STATALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Secondo la giurisprudenza ormai consolidata della Corte e' precluso alle regioni (e alle province autonome) non solo di riprodurre, ma anche di richiamare nelle loro leggi norme statali che dispongono in materia di giurisdizione e recano la disciplina processuale dei ricorsi alle autorita' giurisdizionali ordinaria e amministrative, perche', per la loro natura, tali materie esulano dalle competenze regionali, essendo appunto oggetto di riserva di legge statale ai sensi dell'art. 108 Cost.; di guisa che in ogni caso qualunque intervento regionale in dette materie, anche se in ipotesi si limitasse, per mere finalita' sistematiche e di chiarezza, al richiamo della normativa statale gia' di per se' applicabile, comporta un'inammissibile novazione della fonte, che e' riservata al legislatore nazionale. Pertanto, gli artt. 22, comma 2, e 21, comma 6, l. reg. Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91, poiche' richiamano, in materia di edilizia residenziale pubblica, le norme statali concernenti il rimedio giurisdizionale del ricorso innanzi al Pretore avverso il provvedimento comunale di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, estendendo, oltretutto, tale rimedio ad un'ipotesi di decadenza (a causa della perdita dei requisiti richiesti per l'assegnazione per essere l'interessato divenuto proprietario di altri immobili) diversa da quella disciplinata dalla norma statale richiamata (e riferita alla mancata occupazione dell'alloggio nel termine prescritto), devono essere dichiarati incostituzionali. - S. nn. 505/1991, 589/1991, 594/1990, 727/1988, 203/1987. red.: F.S. rev.: S.P.
Secondo la giurisprudenza ormai consolidata della Corte e' precluso alle regioni (e alle province autonome) non solo di riprodurre, ma anche di richiamare nelle loro leggi norme statali che dispongono in materia di giurisdizione e recano la disciplina processuale dei ricorsi alle autorita' giurisdizionali ordinaria e amministrative, perche', per la loro natura, tali materie esulano dalle competenze regionali, essendo appunto oggetto di riserva di legge statale ai sensi dell'art. 108 Cost.; di guisa che in ogni caso qualunque intervento regionale in dette materie, anche se in ipotesi si limitasse, per mere finalita' sistematiche e di chiarezza, al richiamo della normativa statale gia' di per se' applicabile, comporta un'inammissibile novazione della fonte, che e' riservata al legislatore nazionale. Pertanto, gli artt. 22, comma 2, e 21, comma 6, l. reg. Lombardia 5 dicembre 1983, n. 91, poiche' richiamano, in materia di edilizia residenziale pubblica, le norme statali concernenti il rimedio giurisdizionale del ricorso innanzi al Pretore avverso il provvedimento comunale di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, estendendo, oltretutto, tale rimedio ad un'ipotesi di decadenza (a causa della perdita dei requisiti richiesti per l'assegnazione per essere l'interessato divenuto proprietario di altri immobili) diversa da quella disciplinata dalla norma statale richiamata (e riferita alla mancata occupazione dell'alloggio nel termine prescritto), devono essere dichiarati incostituzionali. - S. nn. 505/1991, 589/1991, 594/1990, 727/1988, 203/1987. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 108
Altri parametri e norme interposte