Sentenza 304/1994 (ECLI:IT:COST:1994:304)
Massima numero 21009
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
06/07/1994; Decisione del
06/07/1994
Deposito del 15/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Titolo
SENT. 304/94 A. SALUTE (TUTELA DELLA) - DIRITTO A TRATTAMENTI SANITARI - FONDAMENTO IN NORME COSTITUZIONALI PROGRAMMATICHE - ATTUAZIONE DEMANDATA AL LEGISLATORE - RAGIONEVOLE BILANCIAMENTO FRA I VALORI COSTITUZIONALI E COMMISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI ALLE RISORSE ORGANIZZATIVE E FINANZIARIE DISPONIBILI - NECESSITA'.
SENT. 304/94 A. SALUTE (TUTELA DELLA) - DIRITTO A TRATTAMENTI SANITARI - FONDAMENTO IN NORME COSTITUZIONALI PROGRAMMATICHE - ATTUAZIONE DEMANDATA AL LEGISLATORE - RAGIONEVOLE BILANCIAMENTO FRA I VALORI COSTITUZIONALI E COMMISURAZIONE DEGLI OBIETTIVI ALLE RISORSE ORGANIZZATIVE E FINANZIARIE DISPONIBILI - NECESSITA'.
Testo
Al pari di ogni altro diritto costituzionale a prestazioni positive, il diritto a trattamenti sanitari, essendo basato su norme programmatiche che impongono al legislatore un obbligo costituzionale all'attuazione della tutela della salute, diviene per il cittadino "pieno e incondizionato" nei limiti in cui lo stesso legislatore, attraverso una non irragionevole opera di bilanciamento fra i valori costituzionali e di commisurazione degli obiettivi conseguentemente determinati alle risorse organizzative e finanziarie esistenti, predisponga adeguate possibilita' di fruizione delle prestazioni sanitarie. - v. S. n. 455/1990, nonche' S. nn. 218/1994, 247/1992, 40/1991, 1011/1988, 212/1983, 175/1992. V., inoltre, la successiva massima B. red.: L.I. rev.: S.P.
Al pari di ogni altro diritto costituzionale a prestazioni positive, il diritto a trattamenti sanitari, essendo basato su norme programmatiche che impongono al legislatore un obbligo costituzionale all'attuazione della tutela della salute, diviene per il cittadino "pieno e incondizionato" nei limiti in cui lo stesso legislatore, attraverso una non irragionevole opera di bilanciamento fra i valori costituzionali e di commisurazione degli obiettivi conseguentemente determinati alle risorse organizzative e finanziarie esistenti, predisponga adeguate possibilita' di fruizione delle prestazioni sanitarie. - v. S. n. 455/1990, nonche' S. nn. 218/1994, 247/1992, 40/1991, 1011/1988, 212/1983, 175/1992. V., inoltre, la successiva massima B. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte