Sentenza 304/1994 (ECLI:IT:COST:1994:304)
Massima numero 21011
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
06/07/1994; Decisione del
06/07/1994
Deposito del 15/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Titolo
SENT. 304/94 C. REGIONE CAMPANIA - SANITA' PUBBLICA - PRESTAZIONI SANITARIE PER LA RIABILITAZIONE DI DISABILI - EROGAZIONE IN FORMA INDIRETTA - ESCLUSIONI E LIMITAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA REGIONALE - ASSERITO CONTRASTO CON PRINCIPI FONDAMENTALI DELLE LEGGI STATALI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 304/94 C. REGIONE CAMPANIA - SANITA' PUBBLICA - PRESTAZIONI SANITARIE PER LA RIABILITAZIONE DI DISABILI - EROGAZIONE IN FORMA INDIRETTA - ESCLUSIONI E LIMITAZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA REGIONALE - ASSERITO CONTRASTO CON PRINCIPI FONDAMENTALI DELLE LEGGI STATALI - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
La legislazione statale di principio in materia sanitaria - e, in particolare, l'art. 3, L. n. 595 del 1985 - non dispone che tutte le prestazioni sanitarie, incluse quelle riabilitative, debbano essere ammesse a forme di assistenza indiretta e allo stesso regime in identica misura, ma demanda invece al legislatore regionale - nei limiti di ragionevolezza correlati all'esigenza di tutela del diritto alla salute - di determinare discrezionalmente quali prestazioni (sanitarie e, nell'ambito di esse, riabilitative) siano erogabili in forma indiretta quando non sia possibile la tempestiva erogazione in forma diretta; pertanto, le norme della Regione Campania che escludono o limitano l'erogazione in forma indiretta di prestazioni riabilitative non sono in contrasto con il suddetto principio, e non violano quindi l'art. 117 Cost.. (Non fondatezza - in riferimento a tale parametro ed in relazione all'art. 3, L. n. 595 Cost. - delle questioni di costituzionalita' concernenti l'art. 14, L. Reg. Campania 15 marzo 1984 n. 11, l'articolo unico L. Reg. Campania 8 marzo 1985 n. 12, e gli artt. 1, 2, 5 e 6, primo comma, L. Reg. Campania 27 ottobre 1978 n. 46). red.: L.I. rev.: S.P.
La legislazione statale di principio in materia sanitaria - e, in particolare, l'art. 3, L. n. 595 del 1985 - non dispone che tutte le prestazioni sanitarie, incluse quelle riabilitative, debbano essere ammesse a forme di assistenza indiretta e allo stesso regime in identica misura, ma demanda invece al legislatore regionale - nei limiti di ragionevolezza correlati all'esigenza di tutela del diritto alla salute - di determinare discrezionalmente quali prestazioni (sanitarie e, nell'ambito di esse, riabilitative) siano erogabili in forma indiretta quando non sia possibile la tempestiva erogazione in forma diretta; pertanto, le norme della Regione Campania che escludono o limitano l'erogazione in forma indiretta di prestazioni riabilitative non sono in contrasto con il suddetto principio, e non violano quindi l'art. 117 Cost.. (Non fondatezza - in riferimento a tale parametro ed in relazione all'art. 3, L. n. 595 Cost. - delle questioni di costituzionalita' concernenti l'art. 14, L. Reg. Campania 15 marzo 1984 n. 11, l'articolo unico L. Reg. Campania 8 marzo 1985 n. 12, e gli artt. 1, 2, 5 e 6, primo comma, L. Reg. Campania 27 ottobre 1978 n. 46). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
legge 23/10/1985
n. 595
art. 3