Sentenza 304/1994 (ECLI:IT:COST:1994:304)
Massima numero 21013
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
06/07/1994; Decisione del
06/07/1994
Deposito del 15/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Titolo
SENT. 304/94 E. REGIONE CAMPANIA - SANITA' PUBBLICA - PRESTAZIONI SANITARIE PER LA RIABILITAZIONE DEI DISABILI - EROGAZIONE IN FORMA INDIRETTA - ESCLUSIONE PER LE PRESTAZIONI AVENTI CARATTERE CONTINUATIVO O PROLUNGATE NEL TEMPO - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 304/94 E. REGIONE CAMPANIA - SANITA' PUBBLICA - PRESTAZIONI SANITARIE PER LA RIABILITAZIONE DEI DISABILI - EROGAZIONE IN FORMA INDIRETTA - ESCLUSIONE PER LE PRESTAZIONI AVENTI CARATTERE CONTINUATIVO O PROLUNGATE NEL TEMPO - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLEZZA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La normativa regionale della Campania che esclude dall'assistenza in forma indiretta le prestazioni sanitarie riabilitative aventi carattere di continuita' e prolungate nel tempo non puo' dirsi manifestamente irragionevole, tenuto conto del rilevante onere finanziario connesso alla fruizione di tali prestazioni presso strutture private non convenzionate con il servizio sanitario e alla contestuale possibilita' di poter fruire delle medesime prestazioni presso le strutture pubbliche o convenzionate; ne' la considerazione delle esigenze finanziarie assume nella specie un peso tale da comprimere il nucleo essenziale del diritto alla salute, essendo quest'ultimo salvaguardato dalla possibilita' di ricorrere a forme di assistenza indiretta, anche all'estero, quando le condizioni di salute del disabile rendessero indifferibili interventi sanitari non tempestivamente erogabili dalle strutture del S.S.N. o da quelle convenzionate. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 14, L. Reg. Campania 15 marzo 1984 n. 11, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost.). - v. anche la precedente massima B. red.: L.I. rev.: S.P.
La normativa regionale della Campania che esclude dall'assistenza in forma indiretta le prestazioni sanitarie riabilitative aventi carattere di continuita' e prolungate nel tempo non puo' dirsi manifestamente irragionevole, tenuto conto del rilevante onere finanziario connesso alla fruizione di tali prestazioni presso strutture private non convenzionate con il servizio sanitario e alla contestuale possibilita' di poter fruire delle medesime prestazioni presso le strutture pubbliche o convenzionate; ne' la considerazione delle esigenze finanziarie assume nella specie un peso tale da comprimere il nucleo essenziale del diritto alla salute, essendo quest'ultimo salvaguardato dalla possibilita' di ricorrere a forme di assistenza indiretta, anche all'estero, quando le condizioni di salute del disabile rendessero indifferibili interventi sanitari non tempestivamente erogabili dalle strutture del S.S.N. o da quelle convenzionate. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 14, L. Reg. Campania 15 marzo 1984 n. 11, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost.). - v. anche la precedente massima B. red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte