Sentenza 304/1994 (ECLI:IT:COST:1994:304)
Massima numero 21014
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
06/07/1994; Decisione del
06/07/1994
Deposito del 15/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Titolo
SENT. 304/94 F. SANITA' PUBBLICA - PRESTAZIONI SANITARIE PER LA RIABILITAZIONE DEI DISABILI - PREVISTA EROGAZIONE DA PARTE DELLE SOLE STRUTTURE PUBBLICHE O CONVENZIONATE CON IL S.S.N. - ESCLUSIONE TOTALE DELL'ASSISTENZA IN FORMA INDIRETTA PER LE PRESTAZIONI AVENTI CARATTERE CONTINUATIVO O PROLUNGATE NEL TEMPO - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA PREVISTA POSSIBILITA' DI CURE DI ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE PRESSO CENTRI ESTERI, NONCHE' ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 304/94 F. SANITA' PUBBLICA - PRESTAZIONI SANITARIE PER LA RIABILITAZIONE DEI DISABILI - PREVISTA EROGAZIONE DA PARTE DELLE SOLE STRUTTURE PUBBLICHE O CONVENZIONATE CON IL S.S.N. - ESCLUSIONE TOTALE DELL'ASSISTENZA IN FORMA INDIRETTA PER LE PRESTAZIONI AVENTI CARATTERE CONTINUATIVO O PROLUNGATE NEL TEMPO - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA PREVISTA POSSIBILITA' DI CURE DI ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE PRESSO CENTRI ESTERI, NONCHE' ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 7, primo comma, della L. 5 febbraio 1992 n. 104, prevedendo che l'erogazione di prestazioni riabilitative agli handicappati avvenga solo da parte di strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale, non determina una irragionevole disparita' di trattamento rispetto al successivo art. 11 s.l., che garantisce ai disabili cure di altissima specializzazione all'estero, dal momento che le situazioni poste a raffronto non sono omogenee e comparabili, per la sostanziale diversita' degli interessi sottostanti, rispettivamente, alle prestazioni continuative o prolungate nel tempo, ed a quelle non tempestivamente o adeguatamente ottenibili nel nostro Paese. Ne' e' irragionevole e contrario al principio di buon andamento della P.A. che il legislatore abbia ritenuto meno onerosa per le finanze pubbliche l'erogazione delle prestazioni riabilitative in forma diretta (anziche' indiretta), dovendo comunque essere mantenute strutture pubbliche per l'erogazione di prestazioni in favore dei cittadini meno abbienti. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 7 cit., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 7, primo comma, della L. 5 febbraio 1992 n. 104, prevedendo che l'erogazione di prestazioni riabilitative agli handicappati avvenga solo da parte di strutture pubbliche o convenzionate con il servizio sanitario nazionale, non determina una irragionevole disparita' di trattamento rispetto al successivo art. 11 s.l., che garantisce ai disabili cure di altissima specializzazione all'estero, dal momento che le situazioni poste a raffronto non sono omogenee e comparabili, per la sostanziale diversita' degli interessi sottostanti, rispettivamente, alle prestazioni continuative o prolungate nel tempo, ed a quelle non tempestivamente o adeguatamente ottenibili nel nostro Paese. Ne' e' irragionevole e contrario al principio di buon andamento della P.A. che il legislatore abbia ritenuto meno onerosa per le finanze pubbliche l'erogazione delle prestazioni riabilitative in forma diretta (anziche' indiretta), dovendo comunque essere mantenute strutture pubbliche per l'erogazione di prestazioni in favore dei cittadini meno abbienti. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 7 cit., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte