Sentenza 305/1994 (ECLI:IT:COST:1994:305)
Massima numero 20998
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
06/07/1994; Decisione del
06/07/1994
Deposito del 15/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Massime associate alla pronuncia:
20997
Titolo
SENT. 305/94 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - GIUDIZIO ABBREVIATO - POSSIBILITA' PER L'IMPUTATO DI PRODURRE DOCUMENTI PRIMA DELLA DISCUSSIONE - RITENUTA ESCLUSIONE - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PROCEDIMENTO INNANZI AL TRIBUNALE, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE AI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 305/94 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO PRETORILE - GIUDIZIO ABBREVIATO - POSSIBILITA' PER L'IMPUTATO DI PRODURRE DOCUMENTI PRIMA DELLA DISCUSSIONE - RITENUTA ESCLUSIONE - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL PROCEDIMENTO INNANZI AL TRIBUNALE, CON INCIDENZA SUL DIRITTO DI DIFESA - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE AI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Come gia' affermato dalla Corte, le norme che regolano il giudizio abbreviato dinanzi al tribunale hanno portata generale e sono presupposte anche nell'ambito del giudizio dinanzi al pretore, la cui disciplina fa ad esse integrale rinvio, quanto alla struttura e agli effetti sostanziali dell'istituto, limitandosi a regolare taluni moduli procedimentali imposti dalle peculiarita' del rito pretorile; di conseguenza e' ad esse che si deve far capo in via generale quando manchi una espressa previsione contraria o quando quella disciplina generale non risulti incompatibile con le caratteristiche proprie della disciplina processuale pretorile. Alla luce di tali premesse, poiche' nel giudizio abbreviato, come regolato dalla disciplina generale, risultante anche dal richiamo delle disposizioni relative all'udienza preliminare (art. 420 cod. proc. pen.), non prevista per il processo dinanzi al pretore, e' possibile per le parti la produzione di documenti da valutarsi nell'udienza stessa, tale facolta' difensiva, secondo una previsione (art. 421 cod. proc. pen.) che, pur non essendo espressamente richiamata, assume un rilievo autonomo ed indipendente dalla collocazione originaria, coerente con la connotazione del giudizio abbreviato quale giudizio sul merito dell'imputazione, non trova nessuna ragione di incompatibilita' con le peculiarita' proprie del giudizio pretorile e - secondo una interpretazione adeguatrice, diversa da quella da cui muove il giudice 'a quo' - deve percio' ritenersi esercitabile anche in questo. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 561, primo e secondo comma, cod. proc. pen.) - O. n. 101/1994. red.: F.S. rev.: S.P.
Come gia' affermato dalla Corte, le norme che regolano il giudizio abbreviato dinanzi al tribunale hanno portata generale e sono presupposte anche nell'ambito del giudizio dinanzi al pretore, la cui disciplina fa ad esse integrale rinvio, quanto alla struttura e agli effetti sostanziali dell'istituto, limitandosi a regolare taluni moduli procedimentali imposti dalle peculiarita' del rito pretorile; di conseguenza e' ad esse che si deve far capo in via generale quando manchi una espressa previsione contraria o quando quella disciplina generale non risulti incompatibile con le caratteristiche proprie della disciplina processuale pretorile. Alla luce di tali premesse, poiche' nel giudizio abbreviato, come regolato dalla disciplina generale, risultante anche dal richiamo delle disposizioni relative all'udienza preliminare (art. 420 cod. proc. pen.), non prevista per il processo dinanzi al pretore, e' possibile per le parti la produzione di documenti da valutarsi nell'udienza stessa, tale facolta' difensiva, secondo una previsione (art. 421 cod. proc. pen.) che, pur non essendo espressamente richiamata, assume un rilievo autonomo ed indipendente dalla collocazione originaria, coerente con la connotazione del giudizio abbreviato quale giudizio sul merito dell'imputazione, non trova nessuna ragione di incompatibilita' con le peculiarita' proprie del giudizio pretorile e - secondo una interpretazione adeguatrice, diversa da quella da cui muove il giudice 'a quo' - deve percio' ritenersi esercitabile anche in questo. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 561, primo e secondo comma, cod. proc. pen.) - O. n. 101/1994. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte