Sentenza 306/1994 (ECLI:IT:COST:1994:306)
Massima numero 20771
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  06/07/1994;  Decisione del  06/07/1994
Deposito del 15/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 306/94. AMNISTIA E INDULTO - AMNISTIA PER REATI TRIBUTARI CONCESSA CON D.P.R. N. 23 DEL 1992 - PREVISIONE PER I REATI CONNESSI A PENDENZE TRIBUTARIE DEFINITE IN VIA AMMINISTRATIVA SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE N. 413 DEL 1991 - APPLICABILITA' AI REATI CONNESSI A PENDENZE TRIBUTARIE DEFINITE IN VIA AMMINISTRATIVA IN FORZA DEL PRECEDENTE CONDONO FISCALE DI CUI AL D.L. N. 83 DEL 1991 - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - QUESTIONE IMPLICANTE UN INTERVENTO ADDITIVO IN AMBITO RIMESSO ALL'ESCLUSIVA COMPETENZA DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
La questione sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, primo comma, d.P.R. 20 gennaio 1992 n. 23, per la denunciata esclusione, dall'applicabilita' dell'amnistia, dei reati connessi a pendenze tributarie definite in via amministrativa in forza del condono fiscale di cui al d.l. n. 83 del 1991, rispetto ai reati - in relazione ai quali il beneficio e' invece applicabile - connessi a pendenze tributarie definite in via amministrativa secondo le successive disposizioni di cui alla legge n. 413 del 1991, richiede un intervento additivo, volto ad ampliare la sfera di applicabilita' del provvedimento di amnistia, in un ambito (quello appunto dell'amnistia) rimesso, sulla base del precetto contenuto nell'art. 79 Cost., all'esclusiva competenza del legislatore. D'altro canto non va ignorata l'affermazione desumibile dalla giurisprudenza costituzionale, secondo la quale la differente disciplina delle situazioni tributarie esaurite, rispetto a quelle ancora pendenti, non puo', in linea generale, reputarsi lesiva del principio di eguaglianza. Esula inoltre dal 'thema decidendum' la questione di carattere interpretativo circa la possibilita' o meno di ricondurre la fattispecie all'esame del giudice 'a quo' ad uno dei casi contemplati dalla legge successivamente emanata e, conseguentemente, circa la facolta' o meno per il contribuente di avvalersi, nonostante la definizione della pendenza ai sensi del precedente d.l. n. 83 del 1991, del procedimento di condono fiscale e del conseguente beneficio dell'amnistia, in base al combinato disposto del d.P.R. n. 23/1992 e della l. n. 413/1991. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, primo comma, d.P.R. 20 gennaio 1992 n. 23). - Sulla esclusiva competenza del legislatore riguardo alla determinazione della sfera di applicabilita' dei provvedimenti di amnistia, da ultimo, O. n. 452/1993. Sulla non contrarieta', in linea generale, al principio di eguaglianza, della diversita' di disciplina delle situazioni tributarie esaurite e di quelle pendenti, S. n. 32/1976 e O. n. 539/1987. red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte