Sentenza 307/1994 (ECLI:IT:COST:1994:307)
Massima numero 20899
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  06/07/1994;  Decisione del  06/07/1994
Deposito del 15/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Massime associate alla pronuncia:  20898


Titolo
SENT. 307/94 B. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - ATTIVITA' OMOLOGATIVE DI PRIMO E NUOVO IMPIANTO PER LA MESSA A TERRA E LA PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE - AUTORIZZAZIONE, CON REGOLAMENTO EMANATO CON DECRETO INTERMINISTERIALE (INDUSTRIA, LAVORO E SANITA'), ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO (ISPESL) AD ESERCITARLE DIRETTAMENTE - RICORSI DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE - ASSERITA IMPROPRIA QUALIFICAZIONE DI ATTIVITA' DI COLLAUDO E VERIFICA COME ATTIVITA' OMOLOGATIVE - LAMENTATA VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE PROVINCIALI IN MATERIA DI IGIENE, SANITA' E ISTITUZIONI SANITARIE E DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' SOSTANZIALE - NON INCIDENZA, NEPPURE POTENZIALE, DEL DECRETO IMPUGNATO SULLE ATTRIBUZIONI RIVENDICATE - INAMMISSIBILITA' DEI CONFLITTI.

Testo
Nel conflitto di attribuzione tra Stato e regioni (e province autonome) l'insussistenza della lesione, anche solo potenziale, di competenze della parte ricorrente fa venir meno il presupposto necessario per l'ammissibilita' del conflitto stesso. Tale principio, piu' volte affermato dalla Corte, trova applicazione nel giudizio sui conflitti di attribuzione sollevati dalle Province di Trento e di Bolzano, in relazione al regolamento, emanato con decreto 15 ottobre 1993, n. 519, dei Ministri dell'industria, lavoro, previdenza sociale e sanita', recante l'autorizzazione all'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) ad esercitare attivita' omologative di primo e nuovo impianto per la messa a terra e la protezione dalle scariche atmosferiche. Atteso che il provvedimento impugnato, in quanto semplice atto di autoorganizzazione privo di portata innovativa sul piano delle funzioni, non arreca alcuna modifica alla ripartizione di competenze fra Stato e regioni (e province autonome) in materia di omologazione e collaudo degli impianti per la protezione dalla scariche atmosferiche, quale in precedenza disciplinata e quale definita a seguito della individuazione dei rispettivi ambiti di attribuzione, effettuata dalla Corte con le sent. nn. 74 del 1987, 329 del 1988 e 233 del 1992, cui, nel caso, deve farsi riferimento. (Inammissibilita' dei conflitti proposti, in relazione al citato decreto interministeriale, con ricorsi delle Province autonome di Trento e di Bolzano, notificati il 12 e il 14 febbraio 1994). - V. S. nn. 74/1987, 329/1988 e 233/1992, gia' citate nel testo. Su altri casi di inammissibilita' di conflitti di attribuzione per difetto del presupposto della potenziale invasivita' dei provvedimenti impugnati sulle competenze regionali, v. S. nn. 157/1991 e 262/1990. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 16

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 107

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  28/03/1975  n. 474  art. 3  n. 10

decreto legislativo  16/03/1992  n. 267  art. 1  

legge  23/08/1988  n. 400  art. 17    co. 3  

decreto legge  30/06/1982  n. 390  art. 2    co. 4  

legge  12/08/1982  n. 597  art. 0