Sentenza 308/1994 (ECLI:IT:COST:1994:308)
Massima numero 20999
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
06/07/1994; Decisione del
06/07/1994
Deposito del 15/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 308/94. MISURE DI SICUREZZA - MISURA DI SICUREZZA DETENTIVA IN CASA DI LAVORO - INTERNATO AFFETTO DA AIDS CONCLAMATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA MISURA - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DETENUTI IN ESPIAZIONE DI PENA AFFETTI DALLA STESSA PATOLOGIA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE, CON INCIDENZA SULLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - ESCLUSIONE - ETEROGENEITA' DI PRESUPPOSTI TRA LE DUE SITUAZIONI POSTE A CONFRONTO E PLURALITA' DI POSSIBILI SOLUZIONI - SCELTE RIENTRANTI NELLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 308/94. MISURE DI SICUREZZA - MISURA DI SICUREZZA DETENTIVA IN CASA DI LAVORO - INTERNATO AFFETTO DA AIDS CONCLAMATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA MISURA - MANCATA PREVISIONE - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DETENUTI IN ESPIAZIONE DI PENA AFFETTI DALLA STESSA PATOLOGIA - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA SALUTE, CON INCIDENZA SULLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - ESCLUSIONE - ETEROGENEITA' DI PRESUPPOSTI TRA LE DUE SITUAZIONI POSTE A CONFRONTO E PLURALITA' DI POSSIBILI SOLUZIONI - SCELTE RIENTRANTI NELLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Estendere, come richiesto dal giudice 'a quo', il regime previsto per i detenuti in espiazione di pena affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, per i quali e' stato stabilito il divieto di custodia cautelare in carcere e il rinvio obbligatorio della esecuzione della pena, anche in favore di coloro che, affetti da AIDS, sono sottoposti alla misura di sicurezza detentiva (nella fattispecie in casa di lavoro), per i quali non e' prevista la sospensione della misura di sicurezza stessa, non rientra tra i poteri della Corte, appartenendo alla sfera della discrezionalita' legislativa la scelta tra una pluralita' di possibili soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente imposta, anche tenuto conto della eterogeneita' dei presupposti e delle finalita' che sostengono da un lato l'istituto del rinvio obbligatorio della esecuzione della pena e dall'altro la disciplina prevista per gli internati. Infatti alla base del primo istituto, come gia' ritenuto dalla Corte, vi e' l'esigenza di ovviare alla eccezionale situazione di pericolo per la salute pubblica nel contesto delle carceri, dovuta a due fenomeni di concentrazione fra loro interagenti, quali sono l'alto numero di detenuti all'interno degli istituti e la massiccia presenza fra questi di soggetti a rischio, di guisa che tale disciplina, che assume connotati sostanziali di 'ius singulare', e' inidonea a fungere da adeguato termine di raffronto per omologare ad essa situazioni che non presentino gli identici presupposti di fatto. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 32 e 27 Cost., degli artt. 212, 147 e 146 cod. pen.) - S. n. 70/1994. red.: F.S. rev.: S.P.
Estendere, come richiesto dal giudice 'a quo', il regime previsto per i detenuti in espiazione di pena affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, per i quali e' stato stabilito il divieto di custodia cautelare in carcere e il rinvio obbligatorio della esecuzione della pena, anche in favore di coloro che, affetti da AIDS, sono sottoposti alla misura di sicurezza detentiva (nella fattispecie in casa di lavoro), per i quali non e' prevista la sospensione della misura di sicurezza stessa, non rientra tra i poteri della Corte, appartenendo alla sfera della discrezionalita' legislativa la scelta tra una pluralita' di possibili soluzioni, nessuna delle quali costituzionalmente imposta, anche tenuto conto della eterogeneita' dei presupposti e delle finalita' che sostengono da un lato l'istituto del rinvio obbligatorio della esecuzione della pena e dall'altro la disciplina prevista per gli internati. Infatti alla base del primo istituto, come gia' ritenuto dalla Corte, vi e' l'esigenza di ovviare alla eccezionale situazione di pericolo per la salute pubblica nel contesto delle carceri, dovuta a due fenomeni di concentrazione fra loro interagenti, quali sono l'alto numero di detenuti all'interno degli istituti e la massiccia presenza fra questi di soggetti a rischio, di guisa che tale disciplina, che assume connotati sostanziali di 'ius singulare', e' inidonea a fungere da adeguato termine di raffronto per omologare ad essa situazioni che non presentino gli identici presupposti di fatto. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 32 e 27 Cost., degli artt. 212, 147 e 146 cod. pen.) - S. n. 70/1994. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte