Sentenza 310/1994 (ECLI:IT:COST:1994:310)
Massima numero 20828
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
06/07/1994; Decisione del
06/07/1994
Deposito del 15/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Massime associate alla pronuncia:
23509
Titolo
SENT. 310/94 A. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - I.N.A.I.L. - CORRESPONSIONE DI RENDITA PER INFORTUNIO - LAVORATORI AUTONOMI ESERCENTI ATTIVITA' DI ISTRUTTORI SUBACQUEI - MANCATA INCLUSIONE DELL'ELENCO DEGLI ASSICURATI - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI LAVORATORI AUTONOMI AMMESSI ALL'ASSICURAZIONE - INSUSSISTENZA - DISOMOGENEITA' DELLE CATEGORIE POSTE A RAFFRONTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 310/94 A. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - I.N.A.I.L. - CORRESPONSIONE DI RENDITA PER INFORTUNIO - LAVORATORI AUTONOMI ESERCENTI ATTIVITA' DI ISTRUTTORI SUBACQUEI - MANCATA INCLUSIONE DELL'ELENCO DEGLI ASSICURATI - ASSERITA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI LAVORATORI AUTONOMI AMMESSI ALL'ASSICURAZIONE - INSUSSISTENZA - DISOMOGENEITA' DELLE CATEGORIE POSTE A RAFFRONTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'esclusione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per i lavoratori autonomi che svolgano attivita' di istruttori subacquei (nella specie: istruttrice unica titolare della scuola) desumibile dal sistema di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 1124 del 1965, non contrasta con il principio di eguaglianza poiche', da un lato, il legislatore ha razionalmente inteso accordare, almeno in via tendenziale, tutela alle categorie piu' deboli di lavoratori, come sono quelli subordinati; e, dall'altro lato, l'esclusione stessa riguarda soggetti che versano in una condizione non assimilabile a quella di taluni lavoratori autonomi (ma in situazione di parasubordinazione o esercenti attivita' artigianali con impegno manuale) ammessi alla suddetta assicurazione. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto l'anzidetto profilo, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, 'in parte qua'). - V. S. nn. 98/1990, 137/1989, 158/1987, 476/1987, 256/1986, 221/1985, 382/1992. red.: S.E. rev.: S.P.
L'esclusione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per i lavoratori autonomi che svolgano attivita' di istruttori subacquei (nella specie: istruttrice unica titolare della scuola) desumibile dal sistema di cui all'art. 4 del d.P.R. n. 1124 del 1965, non contrasta con il principio di eguaglianza poiche', da un lato, il legislatore ha razionalmente inteso accordare, almeno in via tendenziale, tutela alle categorie piu' deboli di lavoratori, come sono quelli subordinati; e, dall'altro lato, l'esclusione stessa riguarda soggetti che versano in una condizione non assimilabile a quella di taluni lavoratori autonomi (ma in situazione di parasubordinazione o esercenti attivita' artigianali con impegno manuale) ammessi alla suddetta assicurazione. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., sotto l'anzidetto profilo, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, 'in parte qua'). - V. S. nn. 98/1990, 137/1989, 158/1987, 476/1987, 256/1986, 221/1985, 382/1992. red.: S.E. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte