Sentenza 310/1994 (ECLI:IT:COST:1994:310)
Massima numero 23509
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del
06/07/1994; Decisione del
06/07/1994
Deposito del 15/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Massime associate alla pronuncia:
20828
Titolo
SENT. 310/97 B. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - I.N.A.I.L. - CORRESPONSIONE DI RENDITA PER INFORTUNIO - LAVORATORI AUTONOMI (NELLA SPECIE: ISTRUTTORE SUBACQUEO) CHE SVOLGONO ATTIVITA' ESPOSTE A RISCHIO - ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA SOLO AD ALCUNE, E NON AD ALTRE, CATEGORIE DI ESSI - ASSERITA IRRAZIONALITA' CON VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE - QUESTIONE IMPLICANTE SCELTE RISERVATE ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' - AUSPICABILE ELIMINAZIONE, COMUNQUE, DI INCONGRUENZE E LACUNE DEL VIGENTE SISTEMA.
SENT. 310/97 B. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - I.N.A.I.L. - CORRESPONSIONE DI RENDITA PER INFORTUNIO - LAVORATORI AUTONOMI (NELLA SPECIE: ISTRUTTORE SUBACQUEO) CHE SVOLGONO ATTIVITA' ESPOSTE A RISCHIO - ESTENSIONE DELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA SOLO AD ALCUNE, E NON AD ALTRE, CATEGORIE DI ESSI - ASSERITA IRRAZIONALITA' CON VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA TUTELA PREVIDENZIALE - QUESTIONE IMPLICANTE SCELTE RISERVATE ALLA DISCREZIONALITA' DEL LEGISLATORE - INAMMISSIBILITA' - AUSPICABILE ELIMINAZIONE, COMUNQUE, DI INCONGRUENZE E LACUNE DEL VIGENTE SISTEMA.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale prospettata, in riferimento ai principi di ragionevolezza e di garanzia previdenziale, riguardo alla esclusione dall'assicurazione antinfortunistica obbligatoria, ex art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dei lavoratori autonomi che svolgono "attivita' protette", (ai sensi dell'art. 1 dello stesso testo unico), perche' ritenute pericolose (nella specie: attivita' di istruttore subacqueo), non puo' essere decisa dalla Corte nel merito. Il sistema normativo vigente pone invero in luce che le determinazioni del legislatore in materia risentono di incongruenze e lacune difficilmente giustificabili in base a ragioni obiettive, specie in ipotesi di attivita' esposte al rischio di infortuni (come, oltre agli istruttori subacquei, le guide alpine, i maestri di sci, gli istruttori di altri sport e giochi) svolti da soggetti non qualificabili come lavoratori dipendenti, ne' appartenenti a societa' o altre organizzazioni, la cui tutela richiederebbe forme assicurative vincolanti e non rimesse alla loro volontaria previdenza. Ma come in passato gia' affermato dalla Corte costituzionale, la scelta in ordine alla estensione ad essi della portata dell'assicurazione obbligatoria rientra nella discrezionalita' del legislatore cui spetta di individuare i tempi, le circostanze e i modi della tutela per l'evoluzione delle situazioni di carattere previdenziale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., sotto l'anzidetto profilo, dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, 'in parte qua'). - Cfr. S. nn. 158/1987 e 221/1985. red.: S.E. rev.: S.P.
La questione di legittimita' costituzionale prospettata, in riferimento ai principi di ragionevolezza e di garanzia previdenziale, riguardo alla esclusione dall'assicurazione antinfortunistica obbligatoria, ex art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, dei lavoratori autonomi che svolgono "attivita' protette", (ai sensi dell'art. 1 dello stesso testo unico), perche' ritenute pericolose (nella specie: attivita' di istruttore subacqueo), non puo' essere decisa dalla Corte nel merito. Il sistema normativo vigente pone invero in luce che le determinazioni del legislatore in materia risentono di incongruenze e lacune difficilmente giustificabili in base a ragioni obiettive, specie in ipotesi di attivita' esposte al rischio di infortuni (come, oltre agli istruttori subacquei, le guide alpine, i maestri di sci, gli istruttori di altri sport e giochi) svolti da soggetti non qualificabili come lavoratori dipendenti, ne' appartenenti a societa' o altre organizzazioni, la cui tutela richiederebbe forme assicurative vincolanti e non rimesse alla loro volontaria previdenza. Ma come in passato gia' affermato dalla Corte costituzionale, la scelta in ordine alla estensione ad essi della portata dell'assicurazione obbligatoria rientra nella discrezionalita' del legislatore cui spetta di individuare i tempi, le circostanze e i modi della tutela per l'evoluzione delle situazioni di carattere previdenziale. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., sotto l'anzidetto profilo, dell'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, 'in parte qua'). - Cfr. S. nn. 158/1987 e 221/1985. red.: S.E. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte