Sentenza 311/1994 (ECLI:IT:COST:1994:311)
Massima numero 21004
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
06/07/1994; Decisione del
06/07/1994
Deposito del 15/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Massime associate alla pronuncia:
21005
Titolo
SENT. 311/94 A. CIRCOLAZIONE STRADALE - VERBALE DI ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE - INVIO AL PREFETTO PER IL RIESAME D'UFFICIO E LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE - MANCATA PREVISIONE - CONSEGUENTE RITENUTA ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITA' DI PROPORRE OPPOSIZIONE AVANTI AL PRETORE - ASSERITA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 311/94 A. CIRCOLAZIONE STRADALE - VERBALE DI ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE - INVIO AL PREFETTO PER IL RIESAME D'UFFICIO E LA DETERMINAZIONE DELLA SANZIONE - MANCATA PREVISIONE - CONSEGUENTE RITENUTA ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITA' DI PROPORRE OPPOSIZIONE AVANTI AL PRETORE - ASSERITA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEL DIRITTO ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE DELLA NORMA IMPUGNATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Premesso che il riesame, da parte dell'autorita' prefettizia, della contestazione relativa ad infrazione al codice della strada non e' stato eliminato, come affermato dal giudice 'a quo', ma, anziche' d'ufficio, consegue al ricorso dell'interessato avverso il relativo verbale di accertamento, il mancato esercizio della suddetta facolta' di ricorrere al prefetto avverso il verbale di accertamento dell'infrazione non preclude all'interessato, diversamente da quanto ritenuto dal giudice 'a quo', la possibilita' di proporre opposizione avanti al pretore, come gia' ritenuto dalla Corte con interpretazione adeguatrice. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 142, quinto comma, e 142 bis d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificati dall'art. 24 l. 24 marzo 1989, n. 122). - S. n. 255/1994. red.: F.S. rev.: S.P.
Premesso che il riesame, da parte dell'autorita' prefettizia, della contestazione relativa ad infrazione al codice della strada non e' stato eliminato, come affermato dal giudice 'a quo', ma, anziche' d'ufficio, consegue al ricorso dell'interessato avverso il relativo verbale di accertamento, il mancato esercizio della suddetta facolta' di ricorrere al prefetto avverso il verbale di accertamento dell'infrazione non preclude all'interessato, diversamente da quanto ritenuto dal giudice 'a quo', la possibilita' di proporre opposizione avanti al pretore, come gia' ritenuto dalla Corte con interpretazione adeguatrice. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 142, quinto comma, e 142 bis d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificati dall'art. 24 l. 24 marzo 1989, n. 122). - S. n. 255/1994. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte