Sentenza 311/1994 (ECLI:IT:COST:1994:311)
Massima numero 21005
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
06/07/1994; Decisione del
06/07/1994
Deposito del 15/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Massime associate alla pronuncia:
21004
Titolo
SENT. 311/94 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - VERBALE DI ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE - FACOLTA' DI PROPORRE RICORSO AL PREFETTO ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI ED ESECUTIVITA' DELL'ATTO IN CONSEGUENZA DEL MANCATO RICORSO AMMINISTRATIVO - OBBLIGO DI INSERIMENTO, NEL VERBALE, DI TALE AVVERTIMENTO - MANCANZA DI UNA SPECIFICA PREVISIONE - ASSERITA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 311/94 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - VERBALE DI ACCERTAMENTO DELL'INFRAZIONE - FACOLTA' DI PROPORRE RICORSO AL PREFETTO ENTRO IL TERMINE DI 60 GIORNI ED ESECUTIVITA' DELL'ATTO IN CONSEGUENZA DEL MANCATO RICORSO AMMINISTRATIVO - OBBLIGO DI INSERIMENTO, NEL VERBALE, DI TALE AVVERTIMENTO - MANCANZA DI UNA SPECIFICA PREVISIONE - ASSERITA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
La previsione di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge n. 241 del 1990, che, secondo regole di trasparenza in vista dell'esercizio del diritto di difesa, obbliga l'autorita' amministrativa a rendere edotti coloro, cui vengono notificati provvedimenti amministrativi, circa il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere, deve ritenersi di carattere generale e quindi integrativa di procedimenti amministrativi disciplinati da disposizioni anteriori, ivi compreso quello relativo all'accertamento di infrazione alle norme sulla circolazione stradale. Pertanto tale interpretazione adeguatrice appare idonea a superare il dubbio di costituzionalita' sollevato dal giudice 'a quo' sul diverso presupposto dell'omessa previsione dell'obbligo di inserimento di tali indicazioni nel verbale di accertamento di infrazione al codice della strada. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 142 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 24 l. 24 marzo 1989, n. 122). red.: F.S. rev.: S.P.
La previsione di cui all'art. 3, ultimo comma, della legge n. 241 del 1990, che, secondo regole di trasparenza in vista dell'esercizio del diritto di difesa, obbliga l'autorita' amministrativa a rendere edotti coloro, cui vengono notificati provvedimenti amministrativi, circa il termine e l'autorita' cui e' possibile ricorrere, deve ritenersi di carattere generale e quindi integrativa di procedimenti amministrativi disciplinati da disposizioni anteriori, ivi compreso quello relativo all'accertamento di infrazione alle norme sulla circolazione stradale. Pertanto tale interpretazione adeguatrice appare idonea a superare il dubbio di costituzionalita' sollevato dal giudice 'a quo' sul diverso presupposto dell'omessa previsione dell'obbligo di inserimento di tali indicazioni nel verbale di accertamento di infrazione al codice della strada. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 142 d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificato dall'art. 24 l. 24 marzo 1989, n. 122). red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte