Ordinanza 312/1994 (ECLI:IT:COST:1994:312)
Massima numero 20645
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
06/07/1994; Decisione del
06/07/1994
Deposito del 15/07/1994; Pubblicazione in G. U. 03/08/1994
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. N. 312/94. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO I.N.A.D.E.L. - ESCLUSIONE, NEL COMPUTO DELL'INDENNITA', DEI SERVIZI NON DI RUOLO RESI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 152 DEL 1968 QUALORA SUCCESSIVAMENTE E SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA' NON SIA STATO RESO SERVIZIO DA TITOLARE - LAMENTATA PERDITA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER UNA PARTE DI ATTIVITA' LAVORATIVA PRESTATA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. N. 312/94. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA' PREMIO DI SERVIZIO I.N.A.D.E.L. - ESCLUSIONE, NEL COMPUTO DELL'INDENNITA', DEI SERVIZI NON DI RUOLO RESI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 152 DEL 1968 QUALORA SUCCESSIVAMENTE E SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITA' NON SIA STATO RESO SERVIZIO DA TITOLARE - LAMENTATA PERDITA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER UNA PARTE DI ATTIVITA' LAVORATIVA PRESTATA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
A norma dell'art. 9 d. leg. C.P.S. 4 aprile 1947 n. 207 (applicabile ai dipendenti non di ruolo degli enti locali ex art. 7 d. leg. 5 febbraio 1948 n. 61) in caso di cessazione del rapporto di impiego non di ruolo e' dovuta un'indennita' commisurata ad una mensilita' della retribuzione in godimento all'atto di licenziamento per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi. Pertanto, diversamente da quanto presuppone il giudice 'a quo', l'art. 4, secondo comma, lett. b), l. 8 marzo 1968 n. 152, secondo cui, ai fini della misura dell'indennita' premio di servizio per i dipendenti i.n.a.d.e.l., i servizi non di ruolo resi prima dell'entrata in vigore della stessa legge sono computabili solo se agli stessi abbiano fatto o facciano seguito, senza soluzione di continuita', servizi da titolare, non viola l'art. 36 Cost. perche' per il servizio non di ruolo prestato prima della legge n. 152 del 1968 e cessato senza contestuale immissione in ruolo il dipendente aveva comunque diritto ad un trattamento di fine rapporto, ai sensi del suddetto art. 9 d. leg. C.P.S. 4 aprile 1947 n. 207. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 36 Cost., dell'art. 4, secondo comma, lett. b), l. 8 marzo 1968 n. 152). - Cfr. S. nn. 181/1994, 208/1986, 322/1993, 401/1993. red.: F.S. rev.: S.P.
A norma dell'art. 9 d. leg. C.P.S. 4 aprile 1947 n. 207 (applicabile ai dipendenti non di ruolo degli enti locali ex art. 7 d. leg. 5 febbraio 1948 n. 61) in caso di cessazione del rapporto di impiego non di ruolo e' dovuta un'indennita' commisurata ad una mensilita' della retribuzione in godimento all'atto di licenziamento per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi. Pertanto, diversamente da quanto presuppone il giudice 'a quo', l'art. 4, secondo comma, lett. b), l. 8 marzo 1968 n. 152, secondo cui, ai fini della misura dell'indennita' premio di servizio per i dipendenti i.n.a.d.e.l., i servizi non di ruolo resi prima dell'entrata in vigore della stessa legge sono computabili solo se agli stessi abbiano fatto o facciano seguito, senza soluzione di continuita', servizi da titolare, non viola l'art. 36 Cost. perche' per il servizio non di ruolo prestato prima della legge n. 152 del 1968 e cessato senza contestuale immissione in ruolo il dipendente aveva comunque diritto ad un trattamento di fine rapporto, ai sensi del suddetto art. 9 d. leg. C.P.S. 4 aprile 1947 n. 207. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 36 Cost., dell'art. 4, secondo comma, lett. b), l. 8 marzo 1968 n. 152). - Cfr. S. nn. 181/1994, 208/1986, 322/1993, 401/1993. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte