Sentenza 313/1994 (ECLI:IT:COST:1994:313)
Massima numero 20741
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
07/07/1994; Decisione del
07/07/1994
Deposito del 20/07/1994; Pubblicazione in G. U. 27/07/1994
Titolo
SENT. 313/94 A. REGIONE LAZIO - PERSONALE DELL' E.R.S.A.L. (ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO DEL LAZIO) - DIPENDENTI NON DIRIGENTI CHE ABBIANO DIRETTO DI FATTO, PER ALMENO TRE ANNI, STRUTTURE A LIVELLO DI UFFICIO FORMALMENTE ESISTENTI AL 1/1/1983 - INQUADRAMENTO NELLA QUALIFICA IMMEDIATAMENTE SUPERIORE A QUELLA RIVESTITA - INGIUSTIFICATA DEROGA ALLA REGOLA DEL PUBBLICO CONCORSO - INCONGRUITA' DELLA NORMA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. E DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLE LEGGI STATALI SUL PUBBLICO IMPIEGO, IN TEMA di ACQUISIZIONE DI QUALIFICA SUPERIORE PER ESPLETAMENTO DI MANSIONI DI FATTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DEI RESTANTI PROFILI.
SENT. 313/94 A. REGIONE LAZIO - PERSONALE DELL' E.R.S.A.L. (ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO DEL LAZIO) - DIPENDENTI NON DIRIGENTI CHE ABBIANO DIRETTO DI FATTO, PER ALMENO TRE ANNI, STRUTTURE A LIVELLO DI UFFICIO FORMALMENTE ESISTENTI AL 1/1/1983 - INQUADRAMENTO NELLA QUALIFICA IMMEDIATAMENTE SUPERIORE A QUELLA RIVESTITA - INGIUSTIFICATA DEROGA ALLA REGOLA DEL PUBBLICO CONCORSO - INCONGRUITA' DELLA NORMA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. E DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLE LEGGI STATALI SUL PUBBLICO IMPIEGO, IN TEMA di ACQUISIZIONE DI QUALIFICA SUPERIORE PER ESPLETAMENTO DI MANSIONI DI FATTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DEI RESTANTI PROFILI.
Testo
Secondo la giurisprudenza della Corte, anche l'ipotesi di passaggio ad una fascia superiore, in quanto comportante l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni piu' elevate, e' soggetta alla regola del pubblico concorso, sancita dall'art. 97, Cost., alla quale e' ammessa deroga solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, secondo i criteri adottati dal legislatore nell'ambito della propria discrezionalita', entro pero' i limiti che pone la necessita' di garantire il buon andamento della p.a.. Al riguardo, l'art. 1, punto due, l. reg. Lazio, appr. il 23 ottobre 1992 e riappr. il 23 settembre 1993, stabilisce l'inquadramento nella qualifica immediatamente superiore a quella rivestita, per i posti vacanti, dei dipendenti non dirigenti dell'ERSAL, che abbiano diretto di fatto, per almeno tre anni, dal 1 gennaio 1983 al 16 febbraio 1988, strutture a livello di ufficio formalmente esistenti al 1 gennaio 1983: tale norma risulta incongrua in relazione ai richiamati principi - in quanto estende ad altre e diverse situazioni le finalita' della legge regionale n. 33 del 1990, concernente una eccezionalita' di circostanze - non accenna, neppure implicitamente, ad attribuzione temporanea di mansioni superiori, non definisce sufficientemente i presupposti soggettivi ed oggettivi che generano gli effetti previsti, e viola altresi' l'art. 117, Cost., perche', in linea di principio, e salvo ben circoscritte e individuate eccezioni, e' estranea al pubblico impiego la regola, secondo la quale lo svolgimento di fatto delle mansioni fonda il diritto all'acquisizione della qualifica superiore. La norma in questione risulta pertanto costituzionalmente illegittima, dovendosi ritenere assorbiti gli ulteriori profili denunciati. - V., a conferma di quanto enunciato a proposito dell'art. 117, Cost., l'art. 57, secondo comma, d.lgs. n. 29 del 1993, il quale, recependo il principio di cui all'art. 2, lett. n), l. n. 421 del 1992, prevede che, in caso di attribuzione temporanea di mansioni superiori, il dipendente abbia diritto solo al trattamento economico corrispondente all'attivita' svolta per il periodo di espletamento delle mansioni stesse. red.: A.M.M.
Secondo la giurisprudenza della Corte, anche l'ipotesi di passaggio ad una fascia superiore, in quanto comportante l'accesso ad un nuovo posto di lavoro corrispondente a funzioni piu' elevate, e' soggetta alla regola del pubblico concorso, sancita dall'art. 97, Cost., alla quale e' ammessa deroga solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, secondo i criteri adottati dal legislatore nell'ambito della propria discrezionalita', entro pero' i limiti che pone la necessita' di garantire il buon andamento della p.a.. Al riguardo, l'art. 1, punto due, l. reg. Lazio, appr. il 23 ottobre 1992 e riappr. il 23 settembre 1993, stabilisce l'inquadramento nella qualifica immediatamente superiore a quella rivestita, per i posti vacanti, dei dipendenti non dirigenti dell'ERSAL, che abbiano diretto di fatto, per almeno tre anni, dal 1 gennaio 1983 al 16 febbraio 1988, strutture a livello di ufficio formalmente esistenti al 1 gennaio 1983: tale norma risulta incongrua in relazione ai richiamati principi - in quanto estende ad altre e diverse situazioni le finalita' della legge regionale n. 33 del 1990, concernente una eccezionalita' di circostanze - non accenna, neppure implicitamente, ad attribuzione temporanea di mansioni superiori, non definisce sufficientemente i presupposti soggettivi ed oggettivi che generano gli effetti previsti, e viola altresi' l'art. 117, Cost., perche', in linea di principio, e salvo ben circoscritte e individuate eccezioni, e' estranea al pubblico impiego la regola, secondo la quale lo svolgimento di fatto delle mansioni fonda il diritto all'acquisizione della qualifica superiore. La norma in questione risulta pertanto costituzionalmente illegittima, dovendosi ritenere assorbiti gli ulteriori profili denunciati. - V., a conferma di quanto enunciato a proposito dell'art. 117, Cost., l'art. 57, secondo comma, d.lgs. n. 29 del 1993, il quale, recependo il principio di cui all'art. 2, lett. n), l. n. 421 del 1992, prevede che, in caso di attribuzione temporanea di mansioni superiori, il dipendente abbia diritto solo al trattamento economico corrispondente all'attivita' svolta per il periodo di espletamento delle mansioni stesse. red.: A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte