Sentenza 313/1994 (ECLI:IT:COST:1994:313)
Massima numero 20743
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
07/07/1994; Decisione del
07/07/1994
Deposito del 20/07/1994; Pubblicazione in G. U. 27/07/1994
Titolo
SENT. 313/94 C. REGIONE LAZIO - PERSONALE DELL'E.R.S.A.L. (ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO DEL LAZIO) - PERSONALE INQUADRATO NELLA PRIMA QUALIFICA DIRIGENZIALE, CON ALMENO CINQUE ANNI DI ANZIANITA' NELLA QUALIFICA - PREVISIONE DELLA COPERTURA DEI POSTI DISPONIBILI NELLA SECONDA QUALIFICA DIRIGENZIALE, MEDIANTE CONCORSO INTERNO AD ESSO RISERVATO, DA ESPLETARSI AI SENSI DELL'ART. 2, L. REG. N. 39 DEL 1987 - INGIUSTIFICATA DEROGA AL CRITERIO CHE IMPONE LA PREVALENTE PRESENZA DI TECNICI O ESPERTI NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DELLA P.A. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 313/94 C. REGIONE LAZIO - PERSONALE DELL'E.R.S.A.L. (ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO DEL LAZIO) - PERSONALE INQUADRATO NELLA PRIMA QUALIFICA DIRIGENZIALE, CON ALMENO CINQUE ANNI DI ANZIANITA' NELLA QUALIFICA - PREVISIONE DELLA COPERTURA DEI POSTI DISPONIBILI NELLA SECONDA QUALIFICA DIRIGENZIALE, MEDIANTE CONCORSO INTERNO AD ESSO RISERVATO, DA ESPLETARSI AI SENSI DELL'ART. 2, L. REG. N. 39 DEL 1987 - INGIUSTIFICATA DEROGA AL CRITERIO CHE IMPONE LA PREVALENTE PRESENZA DI TECNICI O ESPERTI NELLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DELLA P.A. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La necessita', gia' riconosciuta dalla Corte, che il concorso pubblico debba essere ispirato, per realizzare i suoi obiettivi, al rigoroso rispetto del principio di imparzialita', impone che anche nella composizione delle commissioni giudicatrici debba essere assicurata la presenza - se non esclusiva, almeno prevalente - di tecnici o esperti, adeguatamente qualificati, si' da garantire scelte finali fondate sull'applicazione di parametri neutrali e determinate soltanto dalla valutazione delle attitudini e della preparazione dei candidati. Pertanto, l'art. 1, punto tre, l. reg. del Lazio, approvata il 23 ottobre 1992 e riapprovata il 23 settembre 1993, e' costituzionalmente illegittimo, anche la' dove si richiama, relativamente alla disciplina del concorso interno, a favore del personale dell'ERSAL, per la seconda qualifica dirigenziale, all'art. 2 della precedente legge regionale n. 39 del 1987, a norma del quale la commissione giudicatrice risulta composta dal Presidente della Giunta o dall'assessore al personale, da tre consiglieri designati dalla commissione competente in materia di personale, da due esperti nelle materie oggetto d' esame, scelti tra docenti universitari e da un esperto designato dalle organizzazioni sindacali. - V. massima B. red.: A.M.M.
La necessita', gia' riconosciuta dalla Corte, che il concorso pubblico debba essere ispirato, per realizzare i suoi obiettivi, al rigoroso rispetto del principio di imparzialita', impone che anche nella composizione delle commissioni giudicatrici debba essere assicurata la presenza - se non esclusiva, almeno prevalente - di tecnici o esperti, adeguatamente qualificati, si' da garantire scelte finali fondate sull'applicazione di parametri neutrali e determinate soltanto dalla valutazione delle attitudini e della preparazione dei candidati. Pertanto, l'art. 1, punto tre, l. reg. del Lazio, approvata il 23 ottobre 1992 e riapprovata il 23 settembre 1993, e' costituzionalmente illegittimo, anche la' dove si richiama, relativamente alla disciplina del concorso interno, a favore del personale dell'ERSAL, per la seconda qualifica dirigenziale, all'art. 2 della precedente legge regionale n. 39 del 1987, a norma del quale la commissione giudicatrice risulta composta dal Presidente della Giunta o dall'assessore al personale, da tre consiglieri designati dalla commissione competente in materia di personale, da due esperti nelle materie oggetto d' esame, scelti tra docenti universitari e da un esperto designato dalle organizzazioni sindacali. - V. massima B. red.: A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte