Sentenza 313/1994 (ECLI:IT:COST:1994:313)
Massima numero 20744
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore VARI
Udienza Pubblica del
07/07/1994; Decisione del
07/07/1994
Deposito del 20/07/1994; Pubblicazione in G. U. 27/07/1994
Titolo
SENT. 313/94 D. REGIONE LAZIO - PERSONALE DELL'E.R.S.A.L. (ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO DEL LAZIO) - INQUADRAMENTO - PREVISIONE DI COPERTURA DELL'ONERE FINANZIARIO DI QUATTROCENTO MILIONI - ASSERITA, MANCATA SPECIFICAZIONE IN ORDINE ALL'ANNO (SOLO IL 1993 OD ANCHE IL 1994 ED IL 1995) CUI LA DETTA PREVISIONE SI RIFERISCE E OMESSA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO SUGLI ONERI E SULLA LORO RELATIVA QUANTIFICAZIONE - LAMENTATA INOSSERVANZA DELL'ART. 11, TER, SECONDO E TERZO COMMA, L. N. 468 DEL 1978 (QUALE AGGIUNTO DALL'ART. 7, L. N. 362 DEL 1988) - CONSEGUENTE, DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'OBBLIGO DI COPERTURA FINANZIARIA PER NUOVE E MAGGIORI SPESE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 313/94 D. REGIONE LAZIO - PERSONALE DELL'E.R.S.A.L. (ENTE REGIONALE DI SVILUPPO AGRICOLO DEL LAZIO) - INQUADRAMENTO - PREVISIONE DI COPERTURA DELL'ONERE FINANZIARIO DI QUATTROCENTO MILIONI - ASSERITA, MANCATA SPECIFICAZIONE IN ORDINE ALL'ANNO (SOLO IL 1993 OD ANCHE IL 1994 ED IL 1995) CUI LA DETTA PREVISIONE SI RIFERISCE E OMESSA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE TECNICA DI ACCOMPAGNAMENTO SUGLI ONERI E SULLA LORO RELATIVA QUANTIFICAZIONE - LAMENTATA INOSSERVANZA DELL'ART. 11, TER, SECONDO E TERZO COMMA, L. N. 468 DEL 1978 (QUALE AGGIUNTO DALL'ART. 7, L. N. 362 DEL 1988) - CONSEGUENTE, DENUNCIATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'OBBLIGO DI COPERTURA FINANZIARIA PER NUOVE E MAGGIORI SPESE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'applicabilita' alle leggi regionali dei principi sull'onere di copertura delle spese, di cui all'art. 81, Cost., non comporta che le leggi stesse siano assoggettate agli obblighi previsti dall' art. 11, ter, secondo e terzo comma, l. n. 468 del 1978 (aggiunto dall'art. 7, l. n. 362 del 1988), circa l'obbligo di predisporre una relazione tecnica per i disegni di legge e gli emendamenti comportanti variazioni di spesa: questa disposizione, infatti - a prescindere dal suo carattere di norma interposta o meno - si riferisce alla copertura finanziaria delle leggi statali, mentre la materia delle leggi regionali e' disciplinata dalla l. n. 335 del 1976, anche se tale relazione e' stata spontaneamente prevista dalla legislazione di alcune regioni che ne hanno avvertito l'importanza quale strumento di coordinamento della finanza pubblica e per una maggiore trasparenza delle decisioni di spesa. (Non fondatezza - in riferimento all' art. 81, quarto comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 2, l. reg. del Lazio riappr. il 23 settembre 1993). red.: A.M.M.
L'applicabilita' alle leggi regionali dei principi sull'onere di copertura delle spese, di cui all'art. 81, Cost., non comporta che le leggi stesse siano assoggettate agli obblighi previsti dall' art. 11, ter, secondo e terzo comma, l. n. 468 del 1978 (aggiunto dall'art. 7, l. n. 362 del 1988), circa l'obbligo di predisporre una relazione tecnica per i disegni di legge e gli emendamenti comportanti variazioni di spesa: questa disposizione, infatti - a prescindere dal suo carattere di norma interposta o meno - si riferisce alla copertura finanziaria delle leggi statali, mentre la materia delle leggi regionali e' disciplinata dalla l. n. 335 del 1976, anche se tale relazione e' stata spontaneamente prevista dalla legislazione di alcune regioni che ne hanno avvertito l'importanza quale strumento di coordinamento della finanza pubblica e per una maggiore trasparenza delle decisioni di spesa. (Non fondatezza - in riferimento all' art. 81, quarto comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale del predetto art. 2, l. reg. del Lazio riappr. il 23 settembre 1993). red.: A.M.M.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte