Sentenza 314/1994 (ECLI:IT:COST:1994:314)
Massima numero 20900
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  07/07/1994;  Decisione del  07/07/1994
Deposito del 20/07/1994; Pubblicazione in G. U. 27/07/1994
Massime associate alla pronuncia:  20901  20905


Titolo
SENT. 314/94 A. REGIONE LAZIO - ISTRUZIONE PUBBLICA - ISTITUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (II.DI.S.U.) - PERSONALE DI RUOLO - DETERMINAZIONE DELL'ORGANICO - DIPENDENTI NON DIRIGENTI CHE, PER ALMENO TRE ANNI, TRA IL 1 GENNAIO 1983 E IL 16 FEBBRAIO 1988, ABBIANO DIRETTO DI FATTO STRUTTURE DENOMINATE SETTORE O ABBIANO SVOLTO LE FUNZIONI DI DIRETTORE PER ALMENO TRE ANNI DALLA DATA DI COSTITUZIONE DELL'II.DI.S.U. - INQUADRAMENTO NELLA QUALIFICA IMMEDIATAMENTE SUPERIORE A QUELLA RIVESTITA - INGIUSTIFICATA DEROGA ALLA REGOLA DEL PUBBLICO CONCORSO - INCONGRUITA' DELLA NORMA - VIOLAZIONE ALTRESI' DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLE LEGGI STATALI SUL PUBBLICO IMPIEGO, IN TEMA DI ACQUISIZIONE DI QUALIFICA SUPERIORE PER ESPLETAMENTO DI MANSIONI DI FATTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Secondo la giurisprudenza della Corte, la deroga al principio del pubblico concorso (art. 97, Cost.), al quale e' soggetta anche l'ipotesi di passaggio ad una fascia superiore, e' ammessa solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, purche' i criteri adottati dal legislatore soddisfino la necessita' di garantire il buon andamento della P.A.. A tale riguardo, va rilevata l'incongruita' dell'art. 8, ottavo comma, l. reg. Lazio, riappr. il 23 ottobre 1992 e riappr. il 10 novembre 1993, il quale, estendendo al personale non dirigente, ruolo II.DI.S.U. (Istituti per il diritto allo studio universitario) le disposizioni della l. reg. n. 33 del 1990, stabilisce che il detto personale venga inquadrato nella qualifica immediatamente superiore a quella rivestita, per i posti vacanti, se abbia diretto per almeno tre anni, entro il periodo da tale ultima legge previsto (1 gennaio 1983-16 febbraio 1988) strutture organizzative denominate settore o abbia formalmente svolto le funzioni di direttore per almeno tre anni dalla data di costituzione delle II.DI.SU.. Infatti, la norma attua una mera trasposizione delle regole dettate dalla predetta l. n. 33 del 1990 in riferimento ad un arco temporale che aveva la sua specifica 'ratio' e giustificazione nella particolarita' ed eccezionalita' delle circostanze allora considerate ed applica cosi', a situazioni di fatto tutt'altro che puntualmente definite, l'acquisizione della qualifica superiore a quella posseduta con un automatismo che oltre a contrastare con i canoni dell'art. 97, Cost., collide con i principi generali del pubblico impiego (art. 117 Cost.), cui e' estranea la regola, secondo la quale lo svolgimento di fatto delle mansioni fonda il diritto all'acquisizione della qualifica superiore. Pertanto, il menzionato art. 8, ottavo comma, della legge regionale in questione, e' costituzionalmente illegittimo. - V., a conferma di quanto enunciato a proposito dell'art. 117, Cost., l'art. 57, secondo comma, d.lgs. n. 29 del 1993, il quale, recependo il principio di cui all'art. 2, lett. n), l. n. 421 del 1992, prevede che, in caso di attribuzione temporanea di mansioni superiori, il dipendente abbia diritto solo al trattamento economico corrispondente all'attivita' svolta per il periodo di espletamento delle mansioni stesse. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte