Sentenza 314/1994 (ECLI:IT:COST:1994:314)
Massima numero 20901
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  07/07/1994;  Decisione del  07/07/1994
Deposito del 20/07/1994; Pubblicazione in G. U. 27/07/1994
Massime associate alla pronuncia:  20900  20905


Titolo
SENT. 314/94 B. REGIONE LAZIO - ISTRUZIONE PUBBLICA - ISTITUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (II.DI.S.U.) - PERSONALE DI RUOLO - DETERMINAZIONE DELL'ORGANICO - COPERTURA DEI POSTI VACANTI - INDIZIONE DI CONCORSI SPECIALI INTERNI - CONCORSI PER L'ACCESSO ALLA SESTA QUALIFICA FUNZIONALE - AMMISSIONE DEL PERSONALE APPARTENENTE ALLA QUARTA QUALIFICA - INCONGRUITA' DELLA NORMA - LESIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
Non corrisponde al principio di buon andamento, sotto il profilo della ragionevolezza, che nell'ammissione ai concorsi speciali interni per la copertura dei posti vacanti, ruolo II.DI.S.U. (Istituti per il diritto allo studio universitario) venga effettuata una identica considerazione di esperienze maturate nell'esercizio di attivita' diverse, quanto a livello e contenuti. Risulta percio' al riguardo incongruo l'art. 9, primo comma, l. reg. Lazio, approvata il 23 ottobre 1992 e riapprovata il 10 novembre 1993, il quale ammette ai detti concorsi per l'accesso alla sesta qualifica funzionale il personale di quarta qualifica, cosi' parificando quest'ultimo a quello della quinta qualifica, per presupposti di ammissione e criteri valutativi. Pertanto, il predetto art. 9, primo comma, nella parte in cui prevede l'ammissione ai concorsi speciali per la sesta qualifica, anche degli appartenenti alla quarta qualifica, e' costituzionalmente illegittimo. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte