Sentenza 314/1994 (ECLI:IT:COST:1994:314)
Massima numero 20905
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  07/07/1994;  Decisione del  07/07/1994
Deposito del 20/07/1994; Pubblicazione in G. U. 27/07/1994
Massime associate alla pronuncia:  20900  20901


Titolo
SENT. 314/94 C. REGIONE LAZIO - ISTRUZIONE PUBBLICA - ISTITUTI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (II.DI.S.U.) - PERSONALE DI RUOLO - DETERMINAZIONE DELL'ORGANICO - REINQUADRAMENTO, CON DIVERSE DECORRENZE, NELLA QUALIFICA IMMEDIATAMENTE SUPERIORE DEL PERSONALE DI ALCUNE QUALIFICHE E CONSEGUIMENTO, PER IL RESTANTE, DEL DUPLICE PASSAGGIO DI LIVELLO - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - ESCLUSIONE - RAGIONEVOLEZZA DELLA NORMA IN QUANTO INTESA AD ELIMINARE SPEREQUAZIONI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.

Testo
Secondo la giurisprudenza della Corte, il principio di buon andamento della P.A. e' invocabile solo per arbitrarieta' o manifesta irragionevolezza della disciplina impugnata, ma non impedisce al legislatore di modificare l'assetto di rapporti definiti da precedenti leggi, quando risulti che queste, ad un piu' approfondito esame o a seguito della loro applicazione, non rispondano a criteri di equita'. Nel caso riguardante la l. regionale del Lazio, riappr. il 10 novembre 1993, sulla organizzazione degli Istituti per il diritto allo studio universitario (II.DI.SU.) la quale, all'art. 8, comma secondo, punti uno, due e tre, commi quinto e sesto, dispone, rispettivamente, il reinquadramento nella qualifica immediatamente superiore del personale delle ivi indicate qualifiche ed il conseguimento per il restante, del duplice passaggio di livello e la decorrenza degli effetti giuridici e dei reinquadramenti al 1 febbraio 1981 e al 1 gennaio 1983, il legislatore ha inteso realizzare - come confermato dai relativi lavori preparatori - le finalita' espresse dalla precedente l. regionale n. 14 del 1983, circa l'eliminazione di eventuali situazioni di sperequazione, derivate al personale delle ex opere universitarie, dalle diverse normative di inquadramento di soggetti comandati o passati alla regione. Legittimamente, quindi, la norma consente al detto personale di ottenere a domanda, un nuovo inquadramento per far valere titoli e anzianita' di cui altri si erano gia' giovati (nella specie: i dipendenti gia' inquadrati secondo le leggi reg. nn. 2 e 3 del 1983) riconducendo gli effetti del reinquadramento, sia pure sotto il profilo giuridico, al momento in cui la sperequazione ha avuto inizio (1 febbraio 1981, desumibile dalla l. reg. n. 15 del 1988 e 1 gennaio 1983, desumibile dalla l. reg. n. 6 del 1985). (Non fondatezza - in riferimento all'art. 97, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma secondo, punti uno, due e tre, commi quinto e sesto, l. Regione Lazio, riappr. il 10 novembre 1993). - S. nn. 65/1989, 269/1988, 277/1983. red.: A.M.M. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte