Sentenza 317/1994 (ECLI:IT:COST:1994:317)
Massima numero 21105
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  07/07/1994;  Decisione del  07/07/1994
Deposito del 20/07/1994; Pubblicazione in G. U. 10/08/1994
Massime associate alla pronuncia:  21106  21107  21108  21109  21110  21111  21112  21113


Titolo
SENT. 317/94 A. PORTI E SPIAGGE - RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA PORTUALE - FARI - REALIZZAZIONE - RELATIVI ONERI DI SPESA - DENUNCIATA ATTRIBUZIONE ALLA COMPETENZA REGIONALE SENZA PREVISIONE DI CORRISPONDENTI RISORSE FINANZIARIE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
I fari sono strutture che interessano la sicurezza della navigazione, e quindi opere di preminente interesse nazionale; pertanto - benche' non indicati tra le opere di competenza statale dall'art. 5, comma sesto, della legge n. 84 del 1994 - essi rientrano tuttora nella competenza dello Stato alla stregua della (precedente) formulazione dell'art. 88 del d.P.R. n. 616 del 1977 e il relativo onere di spesa e' a carico dello Stato stesso. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 5, comma sesto, legge 28 gennaio 1994, n. 84, sollevata sul presupposto che tale norma avrebbe attribuito le opere relative ai fari alla competenza delle regioni senza risorse corrispondenti). red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte