Sentenza 317/1994 (ECLI:IT:COST:1994:317)
Massima numero 21106
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  07/07/1994;  Decisione del  07/07/1994
Deposito del 20/07/1994; Pubblicazione in G. U. 10/08/1994
Massime associate alla pronuncia:  21105  21107  21108  21109  21110  21111  21112  21113


Titolo
SENT. 317/94 B. PORTI E SPIAGGE - RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA PORTUALE - OPERE DI GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE NEI PORTI DI CATEGORIA II - ONERI DI SPESA AD ESSE RELATIVI - ASSERITA IMPOSIZIONE ALLE REGIONI DI ONERI MAGGIORI DI QUELLI PREVISTI DALLA NORMATIVA PREVIGENTE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 5, comma ottavo, della l. 28 gennaio 1994, n. 84, pone a carico dello Stato gli oneri per opere di grande infrastrutturazione nei porti della categoria II, classi I e II, lasciando in tale ambito alle regioni la possibilita' di interventi facoltativi - rimessi alla discrezionalita' regionale - da realizzarsi in concorso con lo Stato o in sostituzione di esso; pertanto, deve escludersi che il suddetto articolo comporti per le regioni oneri maggiori di quelli previsti dalla precedente legislazione in materia portuale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte