Sentenza 317/1994 (ECLI:IT:COST:1994:317)
Massima numero 21107
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  07/07/1994;  Decisione del  07/07/1994
Deposito del 20/07/1994; Pubblicazione in G. U. 10/08/1994
Massime associate alla pronuncia:  21105  21106  21108  21109  21110  21111  21112  21113


Titolo
SENT. 317/94 C. PORTI E SPIAGGE - RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA PORTUALE - RISORSE FINANZIARIE DELLE AUTORITA' PORTUALI - INCLUSIONE, FRA ESSE, DEI CONTRIBUTI DELLE REGIONI - DENUNCIATA OBBLIGATORIETA' DI QUESTI ULTIMI IN VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 13, comma primo, lett. d), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, indicando fra le risorse finanziarie delle autorita' portuali i "contributi delle Regioni", non prevede alcuna contribuzione obbligatoria, ma si riferisce ai contributi volontariamente erogabili, secondo proprie valutazioni, dagli enti territoriali, di guisa che non sussiste la denunciata lesione dell'autonomia finanziaria regionale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte