Sentenza 317/1994 (ECLI:IT:COST:1994:317)
Massima numero 21108
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  07/07/1994;  Decisione del  07/07/1994
Deposito del 20/07/1994; Pubblicazione in G. U. 10/08/1994
Massime associate alla pronuncia:  21105  21106  21107  21109  21110  21111  21112  21113


Titolo
SENT. 317/94 D. PORTI E SPIAGGE - RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA PORTUALE - DEVOLUZIONE AL BILANCIO STATALE DI PROVENTI DI TASSE E DIRITTI MARITTIMI - DENUNCIATA LESIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 28, commi quarto, quinto e sesto, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 - disponendo l'acquisizione al bilancio statale dei proventi di tasse e di diritti marittimi, nonche' della tassa di ancoraggio e della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate - non viola l'autonomia finanziaria delle regioni e degli altri enti territoriali interessati, in quanto i suddetti proventi, devoluti allo Stato, hanno natura tributaria. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte