Sentenza 317/1994 (ECLI:IT:COST:1994:317)
Massima numero 21109
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
07/07/1994; Decisione del
07/07/1994
Deposito del 20/07/1994; Pubblicazione in G. U. 10/08/1994
Titolo
SENT. 317/94 E. PORTI E SPIAGGE - RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA PORTUALE - DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE (DIMENSIONALI, TIPOLOGICHE E FUNZIONALI) DEI PORTI TURISTICI E DI PESCA, E INDIVIDUAZIONE DEGLI SCALI PROPRI DI OGNI CATEGORIA - ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO POTERE AL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE - ASSERITA LESIONE DI COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 317/94 E. PORTI E SPIAGGE - RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA PORTUALE - DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE (DIMENSIONALI, TIPOLOGICHE E FUNZIONALI) DEI PORTI TURISTICI E DI PESCA, E INDIVIDUAZIONE DEGLI SCALI PROPRI DI OGNI CATEGORIA - ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO POTERE AL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE - ASSERITA LESIONE DI COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 4, comma quarto, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 - attribuendo al Ministro dei trasporti e della navigazione il potere di determinare, con proprio decreto, le caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali anche dei porti turistici o di pesca, e di individuare gli scali propri di ogni categoria - non lede le competenze regionali in materia di opere pubbliche, di turismo e di pesca; infatti, il provvedimento ministeriale ha carattere meramente classificatorio ed e' emesso in esito al riscontro di criteri ed elementi predeterminati dalla stessa legge, e comunque i commi quinto e sesto del suddetto articolo prevedono interventi regionali (parere sullo schema di decreto, iniziativa per la revisione delle caratteristiche e della classificazione) tali da garantire in modo adeguato l'esigenza di partecipazione dell'ente al procedimento. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 4, comma quarto, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 - attribuendo al Ministro dei trasporti e della navigazione il potere di determinare, con proprio decreto, le caratteristiche dimensionali, tipologiche e funzionali anche dei porti turistici o di pesca, e di individuare gli scali propri di ogni categoria - non lede le competenze regionali in materia di opere pubbliche, di turismo e di pesca; infatti, il provvedimento ministeriale ha carattere meramente classificatorio ed e' emesso in esito al riscontro di criteri ed elementi predeterminati dalla stessa legge, e comunque i commi quinto e sesto del suddetto articolo prevedono interventi regionali (parere sullo schema di decreto, iniziativa per la revisione delle caratteristiche e della classificazione) tali da garantire in modo adeguato l'esigenza di partecipazione dell'ente al procedimento. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' sollevata in riferimento agli artt. 117 e 118 Cost.). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte