Sentenza 317/1994 (ECLI:IT:COST:1994:317)
Massima numero 21111
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
07/07/1994; Decisione del
07/07/1994
Deposito del 20/07/1994; Pubblicazione in G. U. 10/08/1994
Titolo
SENT. 317/94 G. PORTI E SPIAGGE - RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA PORTUALE - CONCESSIONE DI AREE E BANCHINE PER L'ESPLETAMENTO DI OPERAZIONI PORTUALI - ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO POTERE ALLE AUTORITA' PORTUALI (O, IN MANCANZA, A QUELLE MARITTIME) - DENUNCIATA VIOLAZIONE DI COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 317/94 G. PORTI E SPIAGGE - RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA PORTUALE - CONCESSIONE DI AREE E BANCHINE PER L'ESPLETAMENTO DI OPERAZIONI PORTUALI - ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO POTERE ALLE AUTORITA' PORTUALI (O, IN MANCANZA, A QUELLE MARITTIME) - DENUNCIATA VIOLAZIONE DI COMPETENZE REGIONALI - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 18 della legge n. 84 del 1994 - attribuendo alle autorita' portuali o marittime poteri di concessione di aree e banchine ad imprese, per l'espletamento di operazioni portuali, di attivita' relative ai passeggeri nonche' di servizi di preminente interesse commerciale e industriale - si riferisce alla gestione di beni del demanio per finalita' diverse da quelle turistiche e ricreative, e dunque a materie diverse da quelle interessate dalla delega di funzioni amministrative alle regioni prevista dall'art. 59, d.P.R. n. 616 del 1977 (ribadita dall'art. 6, d.l. n. 400 del 1993, conv. in legge n. 494 del 1993). (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in connessione con l'art. 13, comma primo, lett. a), della stessa legge, il quale ultimo assegna alle autorita' portuali il potere di determinare i canoni di concessione demaniale marittima per scopi turistico-ricreativi e i canoni di concessioni di aree destinati a porti turistici). red.: L.I. rev.: S.P.
L'art. 18 della legge n. 84 del 1994 - attribuendo alle autorita' portuali o marittime poteri di concessione di aree e banchine ad imprese, per l'espletamento di operazioni portuali, di attivita' relative ai passeggeri nonche' di servizi di preminente interesse commerciale e industriale - si riferisce alla gestione di beni del demanio per finalita' diverse da quelle turistiche e ricreative, e dunque a materie diverse da quelle interessate dalla delega di funzioni amministrative alle regioni prevista dall'art. 59, d.P.R. n. 616 del 1977 (ribadita dall'art. 6, d.l. n. 400 del 1993, conv. in legge n. 494 del 1993). (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, in connessione con l'art. 13, comma primo, lett. a), della stessa legge, il quale ultimo assegna alle autorita' portuali il potere di determinare i canoni di concessione demaniale marittima per scopi turistico-ricreativi e i canoni di concessioni di aree destinati a porti turistici). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte