Sentenza 317/1994 (ECLI:IT:COST:1994:317)
Massima numero 21112
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
07/07/1994; Decisione del
07/07/1994
Deposito del 20/07/1994; Pubblicazione in G. U. 10/08/1994
Titolo
SENT. 317/94 H. PORTI E SPIAGGE - RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA PORTUALE - PREVISTA ASSUNZIONE DI ONERI (PER COMPLESSIVI MILLE MILIARDI) A CARICO DELLO STATO - CORRELATIVA ACQUISIZIONE AL BILANCIO STATALE DEL 50 PER CENTO DEL GETTITO DELLA TASSA SULLE MERCI SBARCATE E IMBARCATE - DENUNCIATA LESIONE DELL'AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA REGIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 317/94 H. PORTI E SPIAGGE - RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA PORTUALE - PREVISTA ASSUNZIONE DI ONERI (PER COMPLESSIVI MILLE MILIARDI) A CARICO DELLO STATO - CORRELATIVA ACQUISIZIONE AL BILANCIO STATALE DEL 50 PER CENTO DEL GETTITO DELLA TASSA SULLE MERCI SBARCATE E IMBARCATE - DENUNCIATA LESIONE DELL'AUTONOMIA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA REGIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' ingiustificato, ne' lesivo dell'autonomia finanziaria e amministrativa delle regioni, che il legislatore - riordinando la materia portuale - preveda un meccanismo di assunzione, da parte dello Stato, degli oneri di ammortamento dei mutui contratti dalle organizzazioni portuali entro il 31 dicembre 1993, e di altri oneri fino al limite complessivo di mille miliardi, correlativamente devolvendo al bilancio statale, fino all'anno successivo a quello di completa estinzione degli oneri, il 50 per cento del gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate; tale meccanismo, infatti, consente correttamente di far fronte ad oneri inerenti al sistema di riorganizzazione del lavoro portuale con mezzi acquisiti, a titolo tributario, nell'ambito del sistema stesso. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 28, comma settimo, in collegamento con il comma primo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84). red.: L.I. rev.: S.P.
Non e' ingiustificato, ne' lesivo dell'autonomia finanziaria e amministrativa delle regioni, che il legislatore - riordinando la materia portuale - preveda un meccanismo di assunzione, da parte dello Stato, degli oneri di ammortamento dei mutui contratti dalle organizzazioni portuali entro il 31 dicembre 1993, e di altri oneri fino al limite complessivo di mille miliardi, correlativamente devolvendo al bilancio statale, fino all'anno successivo a quello di completa estinzione degli oneri, il 50 per cento del gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate; tale meccanismo, infatti, consente correttamente di far fronte ad oneri inerenti al sistema di riorganizzazione del lavoro portuale con mezzi acquisiti, a titolo tributario, nell'ambito del sistema stesso. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost. - della questione di costituzionalita' dell'art. 28, comma settimo, in collegamento con il comma primo, della legge 28 gennaio 1994, n. 84). red.: L.I. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte