Sentenza 317/1994 (ECLI:IT:COST:1994:317)
Massima numero 21113
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  07/07/1994;  Decisione del  07/07/1994
Deposito del 20/07/1994; Pubblicazione in G. U. 10/08/1994
Massime associate alla pronuncia:  21105  21106  21107  21108  21109  21110  21111  21112


Titolo
SENT. 317/94 I. PORTI E SPIAGGE - RIORDINO DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA PORTUALE - ATTRIBUZIONE DI COMPETENZE ALLE REGIONI - OMESSA INDICAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI PER FAR FRONTE AD ESSI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELL'OBBLIGO DI COPERTURA FINANZIARIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il conferimento, da parte di una legge, di attribuzioni e competenze ai soggetti ed enti chiamati ad attuarne le finalita', non deve necessariamente e strettamente accompagnarsi alla considerazione del momento economico e finanziario, giacche' e' nella fase propriamente operativa (suscettibile anche di essere regolata per legge) che gli aspetti finanziari vanno approfonditamente valutati; pertanto, la legge n. 84 del 1994 non e' censurabile - in riferimento all'art. 81 Cost. - per aver attribuito alle regioni competenze in materia portuale senza indicazione di mezzi finanziari per far fronte ad essi, ben potendo la provvista finanziaria essere regolata dalla legge attuativa, ovvero mediante ricorso alle disponibilita' dei fondi statali e regionali. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt. 5, comma ottavo, 13, comma primo, lett. d), 18 e 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sollevata in riferimento all'art. 81 Cost.). - Sui diversi criteri di valutazione delle "leggi di spesa" e delle leggi meramente attributive di competenze, v. S. nn. 357/1993, 356/1992, 123/1992, 12/1987, nonche' O. n. 69/1989. red.: L.I. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81

Altri parametri e norme interposte