Sentenza 318/1994 (ECLI:IT:COST:1994:318)
Massima numero 20863
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
07/07/1994; Decisione del
07/07/1994
Deposito del 20/07/1994; Pubblicazione in G. U. 10/08/1994
Massime associate alla pronuncia:
20864
Titolo
SENT. 318/94 A. EDILIZIA E URBANISTICA - ESECUZIONE DI OPERE ABUSIVE IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESISTICO - INTERVENUTA AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA - PERSISTENZA DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO PENALE - 'RATIO' - INTEGRITA' AMBIENTALE QUALE BENE UNITARIO.
SENT. 318/94 A. EDILIZIA E URBANISTICA - ESECUZIONE DI OPERE ABUSIVE IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESISTICO - INTERVENUTA AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA - PERSISTENZA DEL TRATTAMENTO SANZIONATORIO PENALE - 'RATIO' - INTEGRITA' AMBIENTALE QUALE BENE UNITARIO.
Testo
Come la Corte ha affermato, la sottoposizione a sanzione penale della fattispecie relativa all'esecuzione di opere abusive in zone sottoposte a vincolo paesistico, nonostante l'intervenuta autorizzazione in sanatoria, e' legittima, alla stregua del carattere formale e di pericolo - riconosciuto dalla giurisprudenza - del reato previsto dall'art. 1-sexies d.l. n. 312/1985, consistente nella condotta di chi compie qualsiasi modificazione dell'assetto del territorio senza autorizzazione, a prescindere dalla presenza di un danno paesistico concretamente sussistente nel caso specifico. La 'ratio' di tale indirizzo sta nella valutazione che l'integrita' ambientale e' un bene unitario che puo' risultare compromesso anche da interventi minori, e che va, pertanto, salvaguardato nella sua interezza: sicche', in relazione ad opere eseguite in violazione dei vincoli paesaggistici, i provvedimenti autorizzatori emessi in sanatoria non estinguono il reato, come e', invece, previsto per le violazioni edilizie dall'art. 22 l. n. 47/1985. - S. n. 269/1993. red.: F.S. rev.: S.P.
Come la Corte ha affermato, la sottoposizione a sanzione penale della fattispecie relativa all'esecuzione di opere abusive in zone sottoposte a vincolo paesistico, nonostante l'intervenuta autorizzazione in sanatoria, e' legittima, alla stregua del carattere formale e di pericolo - riconosciuto dalla giurisprudenza - del reato previsto dall'art. 1-sexies d.l. n. 312/1985, consistente nella condotta di chi compie qualsiasi modificazione dell'assetto del territorio senza autorizzazione, a prescindere dalla presenza di un danno paesistico concretamente sussistente nel caso specifico. La 'ratio' di tale indirizzo sta nella valutazione che l'integrita' ambientale e' un bene unitario che puo' risultare compromesso anche da interventi minori, e che va, pertanto, salvaguardato nella sua interezza: sicche', in relazione ad opere eseguite in violazione dei vincoli paesaggistici, i provvedimenti autorizzatori emessi in sanatoria non estinguono il reato, come e', invece, previsto per le violazioni edilizie dall'art. 22 l. n. 47/1985. - S. n. 269/1993. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte