Sentenza 318/1994 (ECLI:IT:COST:1994:318)
Massima numero 20864
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE  - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del  07/07/1994;  Decisione del  07/07/1994
Deposito del 20/07/1994; Pubblicazione in G. U. 10/08/1994
Massime associate alla pronuncia:  20863


Titolo
SENT. 318/94 B. EDILIZIA E URBANISTICA - ESECUZIONE DI OPERE ABUSIVE IN ZONE SOTTOPOSTE A VINCOLO PAESISTICO - OBBLIGO, E NON MERA FACOLTA', PER IL GIUDICE, DI ORDINARE IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI, ANCHE IN CASO DI AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA IN SANATORIA EVENTUALMENTE INTERVENUTA - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'obbligo a carico del giudice, previsto dall'art. 1-sexies, secondo comma, d.ln n. 312 del 1985, n. 312 (conv. in legge n. 431, stesso anno), di ordinare, anche in caso di condanna per violazione delle disposizioni di cui alla c.d. legge Galasso, la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi a spese del condannato, indipendentemente dalla eventuale sanatoria concessa dall'autorita' amministrativa, e' imposto per la piu' incisiva tutela di un interesse primario della collettivita', quale quello dell'integrita' ambientale. Tale obbligo, in quanto inerente all'esercizio della funzione giurisdizionale, si colloca su di un piano diverso ed autonomo rispetto a quello dei poteri della P.A. e delle valutazioni della stessa, configurandosi quale conseguenza necessaria del giudizio di disvalore che il legislatore ha dato dell'attuazione di interventi modificativi del territorio in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, in difetto di una previa verifica di compatibilita' ambientale, e della esigenza di un completo recupero della integrita' dell'interesse tutelato e pertanto, tenuto conto di quanto gia' affermato dalla Corte in ordine alla 'ratio' e alla legittimita' del relativo trattamento sanzionatorio, deve ritenersi infondata la censura di irragionevolezza della norma 'de qua'. Anche se va ribadito quanto pure gia' rilevato dalla Corte in ordine ai problemi applicativi della normativa sulla protezione ambientale e all'opportunita' di un riesame complessivo della disciplina da parte del legislatore. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1-sexies, secondo comma, d.l. 27 giugno 1985, n. 312 conv. in l. 8 agosto 1985, n. 431). - V. la precedente massima A. Per la infondatezza di analoga questione, sollevata pero' in riferimento all'art. 97 Cost., v. S. n. 376/1993. Sull'opportunita' di un riesame della normativa sulla protezione ambientale da parte del legislatore cfr. S. n. 269/1993. red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte