Ordinanza 321/1994 (ECLI:IT:COST:1994:321)
Massima numero 20665
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  07/07/1994;  Decisione del  07/07/1994
Deposito del 20/07/1994; Pubblicazione in G. U. 10/08/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 321/94. SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - INAPPLICABILITA', IN GENERALE, ALLE PENE ACCESSORIE MILITARI (NEL CASO RIMOZIONE DAL GRADO) - LAMENTATA IRRAGIONEVOLEZZA CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DELLA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA - DIFETTO DI RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
La questione vertente sull'art. 69 cod. pen. mil. di pace in relazione alla lamentata inapplicabilita' della sospensione condizionale della pena alle pene accessorie militari, difetta di rilevanza - anche indipendentemente dal dato dell'avvenuta abrogazione della norma denunciata e della cessazione dei relativi effetti - attesa l'autonomia tra i due ordini, quello sanzionatorio-penale e quello amministrativo-disciplinare: essa riguarda infatti l'ambito proprio della pena criminale, mentre oggetto del giudizio 'a quo' sono provvedimenti amministrativi, di carattere 'lato sensu' destitutorio, adottati sulla base di altre norme (sia pure sul presupposto della condanna penale), individuate da parte del giudice rimettente ma non oggetto di denuncia. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. dell'art. 69 cod. pen. mil. di pace). - Sull'autonomia tra gli ordini sanzionatorio-penale e amministrativo-disciplinare v. S. n. 197/1993 e O. nn. 137/1994 e 201/1994. red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte