Ordinanza 324/1994 (ECLI:IT:COST:1994:324)
Massima numero 20866
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  07/07/1994;  Decisione del  07/07/1994
Deposito del 20/07/1994; Pubblicazione in G. U. 10/08/1994
Massime associate alla pronuncia:  20867  20868  20869  20870


Titolo
ORD. 324/94 A. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI DISPOSTE DAL TRIBUNALE SU APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO - PREVISTA SOSPENSIONE DELLA ESECUZIONE FINCHE' LA DECISIONE ADOTTATA NON SIA DIVENUTA DEFINITIVA - LAMENTATA VIOLAZIONE DI DIRETTIVA DELLA LEGGE DI DELEGA IN MATERIA DI MISURE DI COERCIZIONE PERSONALE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La disposizione dell'art. 310, comma terzo, cod. proc. pen., secondo la quale l'esecuzione della decisione con cui il tribunale, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, dispone una misura cautelare personale, e' sospesa finche' la decisione non sia divenuta definitiva, costituendo espressione del principio generale del processo penale, tradizionalmente definito come effetto sospensivo dell'impugnazione (art. 588, comma primo, cod. proc. pen.), rappresenta un adeguato elemento di riempimento e di completamento delle scelte del legislatore delegante. Peraltro, poiche' la norma in questione, essendo sostanzialmente conforme a quelle applicabili secondo la giurisprudenza anteriore e successiva alla legge n. 532 del 1982, istitutiva del tribunale della liberta' e del rimedio del riesame, non ha carattere di novita', va respinto l'assunto del giudice rimettente che in base a tale insussistente carattere ravvisa nel silenzio, al riguardo, della direttiva n. 59 dell'art. 2 della legge di delega - espressamente prevedente solo il principio dell'esecuzione immediata dei provvedimenti liberatori - un divieto di emanarla. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost. - in relazione all'art. 2, n. 59, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 310, terzo comma, cod. proc. pen.). - Cfr. S. nn. 237/1993 e 4/1992. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  n. 59