Ordinanza 324/1994 (ECLI:IT:COST:1994:324)
Massima numero 20867
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
07/07/1994; Decisione del
07/07/1994
Deposito del 20/07/1994; Pubblicazione in G. U. 10/08/1994
Titolo
ORD. 324/94 B. PROCESSO PENALE - MISURA CAUTELARE PERSONALE DISPOSTA DAL TRIBUNALE SU APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO - PREVISTA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE FINCHE' LA DECISIONE ADOTTATA NON SIA DIVENUTA DEFINITIVA - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DELLE PARTI SANCITO DALLA LEGGE DI DELEGA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 324/94 B. PROCESSO PENALE - MISURA CAUTELARE PERSONALE DISPOSTA DAL TRIBUNALE SU APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO - PREVISTA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE FINCHE' LA DECISIONE ADOTTATA NON SIA DIVENUTA DEFINITIVA - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DELLE PARTI SANCITO DALLA LEGGE DI DELEGA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il principio di parita' tra accusa e difesa sancito dall'art. 2, n. 3, della legge n. 81 del 1987, non impone una assoluta identita' di poteri e posizioni del pubblico ministero e dell'imputato (o indagato), consentendo anzi quelle alterazioni della parita' necessarie a dare completo sviluppo a esigenze e finalita' anch'esse costituzionalmente rilevanti. Non e' percio' in contrasto con tale principio, la diversa disciplina adottata, da un lato, per i provvedimenti che pongono in liberta' l'imputato (o indagato), immediatamente eseguibili, e, dall'altro, per la decisione del tribunale che in accoglimento dell'appello del pubblico ministero dispone una misura cautelare, della quale l'impugnato art. 310, terzo comma, cod. proc. pen. prevede la sospensione fino a che non sia divenuta definitiva. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost. - in relazione all'art. 2, n. 3, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 310, terzo comma, cod. proc. pen.). - Sul principio di parita' delle parti nel processo penale v. S. nn. 98/1994, 363/1991 e 110/1986. red.: S.P.
Il principio di parita' tra accusa e difesa sancito dall'art. 2, n. 3, della legge n. 81 del 1987, non impone una assoluta identita' di poteri e posizioni del pubblico ministero e dell'imputato (o indagato), consentendo anzi quelle alterazioni della parita' necessarie a dare completo sviluppo a esigenze e finalita' anch'esse costituzionalmente rilevanti. Non e' percio' in contrasto con tale principio, la diversa disciplina adottata, da un lato, per i provvedimenti che pongono in liberta' l'imputato (o indagato), immediatamente eseguibili, e, dall'altro, per la decisione del tribunale che in accoglimento dell'appello del pubblico ministero dispone una misura cautelare, della quale l'impugnato art. 310, terzo comma, cod. proc. pen. prevede la sospensione fino a che non sia divenuta definitiva. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 76 Cost. - in relazione all'art. 2, n. 3, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 310, terzo comma, cod. proc. pen.). - Sul principio di parita' delle parti nel processo penale v. S. nn. 98/1994, 363/1991 e 110/1986. red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 n. 3