Ordinanza 324/1994 (ECLI:IT:COST:1994:324)
Massima numero 20868
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
07/07/1994; Decisione del
07/07/1994
Deposito del 20/07/1994; Pubblicazione in G. U. 10/08/1994
Titolo
ORD. 324/94 C. PROCESSO PENALE - MISURA CAUTELARE PERSONALE DISPOSTA DAL TRIBUNALE SU APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO - PREVISTA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE FINCHE' LA DECISIONE ADOTTATA NON SIA DIVENUTA DEFINITIVA - DIVERSITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA APPLICABILE PER LE MISURE CAUTELARI, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI, DISPOSTE DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON CONFIGURABILITA' DI TALE VIOLAZIONE NEL CONFRONTO TRA ORGANI GIURISDIZIONALI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 324/94 C. PROCESSO PENALE - MISURA CAUTELARE PERSONALE DISPOSTA DAL TRIBUNALE SU APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO - PREVISTA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE FINCHE' LA DECISIONE ADOTTATA NON SIA DIVENUTA DEFINITIVA - DIVERSITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA APPLICABILE PER LE MISURE CAUTELARI, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI, DISPOSTE DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - NON CONFIGURABILITA' DI TALE VIOLAZIONE NEL CONFRONTO TRA ORGANI GIURISDIZIONALI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La diversita' di disciplina che si riscontra, in materia di misure cautelari personali, tra i provvedimenti del giudice per le indagini preliminari - ai quali si accorda la esecutivita' - e la decisione con cui la misura sia stata disposta, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, dal tribunale - non eseguibile, in forza dell'impugnato art. 310, terzo comma, cod. proc. pen., finche' non sia divenuta definitiva - non e' censurabile in riferimento al principio di eguaglianza. Tra organi giurisdizionali, infatti, non sono configurabili problemi di disparita' di trattamento costituzionalmente rilevanti, perche' l'art. 3 Cost. concerne l'eguaglianza fra soggetti, aspetto non apprezzabile nel confronto tra organi giurisdizionali, i cui poteri sono determinati dalle scelte del legislatore, sindacabili in riferimento all'art. 3 Cost. solo sotto il profilo della ragionevolezza. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 310, terzo comma, cod. proc. pen.). red.: S.P.
La diversita' di disciplina che si riscontra, in materia di misure cautelari personali, tra i provvedimenti del giudice per le indagini preliminari - ai quali si accorda la esecutivita' - e la decisione con cui la misura sia stata disposta, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, dal tribunale - non eseguibile, in forza dell'impugnato art. 310, terzo comma, cod. proc. pen., finche' non sia divenuta definitiva - non e' censurabile in riferimento al principio di eguaglianza. Tra organi giurisdizionali, infatti, non sono configurabili problemi di disparita' di trattamento costituzionalmente rilevanti, perche' l'art. 3 Cost. concerne l'eguaglianza fra soggetti, aspetto non apprezzabile nel confronto tra organi giurisdizionali, i cui poteri sono determinati dalle scelte del legislatore, sindacabili in riferimento all'art. 3 Cost. solo sotto il profilo della ragionevolezza. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 310, terzo comma, cod. proc. pen.). red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte