Ordinanza 324/1994 (ECLI:IT:COST:1994:324)
Massima numero 20869
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  07/07/1994;  Decisione del  07/07/1994
Deposito del 20/07/1994; Pubblicazione in G. U. 10/08/1994
Massime associate alla pronuncia:  20866  20867  20868  20870


Titolo
ORD. 324/94 D. PROCESSO PENALE - MISURA CAUTELARE PERSONALE DISPOSTA DAL TRIBUNALE SU APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO - PREVISTA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE FINCHE' LA DECISIONE ADOTTATA NON SIA DIVENUTA DEFINITIVA - DIVERSITA' RISPETTO ALLA DISCIPLINA APPLICABILE PER LE MISURE CAUTELARI, IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI, DISPOSTE DAL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La diversita' di disciplina che si riscontra, in materia di misure cautelari personali, tra i provvedimenti del giudice per le indagini preliminari - ai quali si accorda la esecutivita' - e la decisione con cui la misura sia stata disposta, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, dal tribunale, - non eseguibile, in forza dell'impugnato art. 310, terzo comma, cod. proc. pen., finche' non sia divenuta definitiva - non puo' ritenersi lesiva del principio di ragionevolezza. Diversa, infatti, risulta, nei due casi, l'urgenza della esecuzione del provvedimento, in ragione della presenza, solo nel primo e non nel secondo, dell'elemento della c.d. "sorpresa", cui consegue coerentemente un diverso atteggiarsi delle regole del contraddittorio ed una differenziata scansione temporale del procedimento (i termini ex artt. 310 e 311 cod. proc. pen. essendo di carattere ordinatorio). (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost. - sotto l'anzidetto profilo - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 310, terzo comma, cod. proc. pen.). - Cfr. S. n. 219/1994. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte