Ordinanza 324/1994 (ECLI:IT:COST:1994:324)
Massima numero 20870
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
07/07/1994; Decisione del
07/07/1994
Deposito del 20/07/1994; Pubblicazione in G. U. 10/08/1994
Titolo
ORD. 324/94 E. PROCESSO PENALE - MISURA CAUTELARE PERSONALE DISPOSTA DAL TRIBUNALE SU APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO - PREVISTA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE FINCHE' LA DECISIONE ADOTTATA NON SIA DIVENUTA DEFINITIVA - PROSPETTATA POSSIBILE INCIDENZA SULLE GARANZIE DELLA LIBERTA' PERSONALE - INCONFERENZA DELL'INVOCATO PARAMETRO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 324/94 E. PROCESSO PENALE - MISURA CAUTELARE PERSONALE DISPOSTA DAL TRIBUNALE SU APPELLO DEL PUBBLICO MINISTERO - PREVISTA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE FINCHE' LA DECISIONE ADOTTATA NON SIA DIVENUTA DEFINITIVA - PROSPETTATA POSSIBILE INCIDENZA SULLE GARANZIE DELLA LIBERTA' PERSONALE - INCONFERENZA DELL'INVOCATO PARAMETRO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Nella questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti della disposizione dell'art. 310, terzo comma, cod. proc. pen., secondo la quale la esecuzione della decisione del tribunale che in accoglimento dell'appello del pubblico ministero dispone una misura cautelare personale, e' sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva, il richiamo al parametro di cui all'art. 13 Cost. risulta inconferente. Una volta rispettato - come nella specie - il canone della riserva alla legge dei presupposti e delle condizioni di restrizione della liberta' personale, non possono infatti venire in rilievo, per questo parametro, se non come patologie di fatto, le considerazioni soggettive dell'organo giudicante (possibile distorsione che la norma impugnata puo' indurre, a causa della prospettiva di vanificazione del provvedimento, che essa implica, nell'ambito delle determinazioni del giudice d'appello) a cui accenna il giudice 'a quo'. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 13 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 310, comma terzo, cod. proc. pen.). red.: S.P.
Nella questione di legittimita' costituzionale sollevata nei confronti della disposizione dell'art. 310, terzo comma, cod. proc. pen., secondo la quale la esecuzione della decisione del tribunale che in accoglimento dell'appello del pubblico ministero dispone una misura cautelare personale, e' sospesa fino a che la decisione non sia divenuta definitiva, il richiamo al parametro di cui all'art. 13 Cost. risulta inconferente. Una volta rispettato - come nella specie - il canone della riserva alla legge dei presupposti e delle condizioni di restrizione della liberta' personale, non possono infatti venire in rilievo, per questo parametro, se non come patologie di fatto, le considerazioni soggettive dell'organo giudicante (possibile distorsione che la norma impugnata puo' indurre, a causa della prospettiva di vanificazione del provvedimento, che essa implica, nell'ambito delle determinazioni del giudice d'appello) a cui accenna il giudice 'a quo'. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 13 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 310, comma terzo, cod. proc. pen.). red.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 13
Altri parametri e norme interposte