Ordinanza 326/1994 (ECLI:IT:COST:1994:326)
Massima numero 20841
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  07/07/1994;  Decisione del  07/07/1994
Deposito del 20/07/1994; Pubblicazione in G. U. 10/08/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 326/94. PROCESSO PENALE - SENTENZA DIBATTIMENTALE CON MOTIVAZIONE NON CONTESTUALE ALLA REDAZIONE DEL DISPOSITIVO - RITENUTA DECORRENZA, PER L'IMPUTATO PRESENTE, DEL TERMINE DI IMPUGNAZIONE (DI TRENTA GIORNI) DAL QUINDICESIMO GIORNO DALLA LETTURA DEL DISPOSITIVO ANCHE QUANDO I MOTIVI SIANO STATI DEPOSITATI TRA IL QUINDICESIMO E IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO, NONOSTANTE LA OPERATA RIDUZIONE DA TRENTA A QUINDICI GIORNI DEL TERMINE PER IL DEPOSITO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, NONCHE', SOTTO IL PROFILO DELL'IDENTITA' DI TRATTAMENTO DI SITUAZIONI DIVERSE, DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - MANCATA CONSIDERAZIONE, DA PARTE DEL GIUDICE RIMETTENTE, DEL "DIRITTO VIVENTE" AFFERMATOSI AL RIGUARDO, SECONDO IL QUALE NELL'IPOTESI 'DE QUA' IL TERMINE PER L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DECORRE DALLA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DELL'AVVISO DI DEPOSITO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Come la Corte costituzionale ha gia' rilevato, secondo la giurisprudenza della Cassazione, costituente ormai sul punto "diritto vivente", in conseguenza della riduzione (da trenta a quindici giorni) del termine - previsto dall'art. 544, secondo comma, cod. proc. pen. - per il deposito dei motivi della sentenza dibattimentale non motivata contestualmente alla pronuncia del dispositivo, operata dall'art. 6 del d.l. n. 60 del 1991 (convertito in legge n. 133 del 1991), pur in mancanza di un coordinamento formale, anche la disposizione dell'art. 548, secondo comma, st. cod. deve intendersi nel senso che l'avviso del deposito dei motivi - che esso disciplina - va comunicato all'imputato presente alla lettura del dispositivo non soltanto quando i motivi siano stati depositati oltre il trentesimo giorno - come e' tuttora scritto nel testo dell'articolo - ma anche quando siano stati depositati fra il quindicesimo e il trentesimo giorno. E poiche', di conseguenza, anche in tale ipotesi, il termine di trenta giorni per l'impugnazione della sentenza, stabilito dall'art. 585 st. cod., decorre dal giorno in cui e' stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell'avviso di deposito, va respinta la censura di violazione dell'art. 24 e, sotto il profilo della irrazionale disciplina uniforme di situazioni differenti, dell'art. 3 Cost., formulata sul non piu' sussistente presupposto che anche nella fattispecie in questione il termine di trenta giorni per la impugnazione della sentenza dovesse farsi decorrere dal quindicesimo giorno dalla lettura del dispositivo. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 585, secondo comma, lett. c), cod. proc. pen.). - Cfr. Corte costituzionale S. n. 364/1993, e Corte di cassazione, Sez. V, 8 febbraio 1993, e Sez. I, 4 dicembre 1992. red.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte