Ordinanza 327/1994 (ECLI:IT:COST:1994:327)
Massima numero 20666
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VARI
Udienza Pubblica del  07/07/1994;  Decisione del  07/07/1994
Deposito del 20/07/1994; Pubblicazione in G. U. 10/08/1994
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 327/94. CONTENZIOSO TRIBUTARIO - APPLICABILITA', DA PARTE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE, DELLE SANZIONI NON PENALI PREVISTE DALLE LEGGI TRIBUTARIE, ANCHE QUANDO LA VIOLAZIONE RISULTI GIUSTIFICATA DA OBBIETTIVE CONDIZIONI DI IMPOSSIBILITA' DI OTTEMPERARE AL DISPOSTO DELLA NORMA - ASSERITA IRRAGIONEVOLEZZA CON INCIDENZA SUL PRINCIPIO DI LEGALITA' PER LE PRESTAZIONI PATRIMONIALI E SU QUELLO DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta inammissibilita' in quanto, essendo stata la questione proposta sul presupposto di una asserita "impossibilita' ad ottemperare" ad una imprecisata norma tributaria, la non adeguata motivazione della ordinanza di rimessione sulle circostanze di causa impedisce di apprezzarne la rilevanza. red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 23

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte