Sentenza 330/1994 (ECLI:IT:COST:1994:330)
Massima numero 20952
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
07/07/1994; Decisione del
07/07/1994
Deposito del 22/07/1994; Pubblicazione in G. U. 27/07/1994
Titolo
SENT. 330/94 A. PROCESSO PENALE - CODICE ABROGATO - IMPUTATO - INFERMITA' FISICA NON CONTINGENTE, DI DURATA INDETERMINABILE E COMPORTANTE L'ASSOLUTO IMPEDIMENTO A COMPARIRE - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - MANCATA PREVISIONE - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA', PER LA PARTE CIVILE, DI ADIRE IL GIUDICE CIVILE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA, IN RIFERIMENTO A PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DIRITTO DI DIFESA , NEI CONFRONTI DELL'ART. 88 DELL'ABROGATO CODICE DI PROCEDURA PENALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER ESSERE STATA LA QUESTIONE SOLLEVATA DA GIUDICE PENALE ANZICHE' DA GIUDICE CIVILE - REIEZIONE.
SENT. 330/94 A. PROCESSO PENALE - CODICE ABROGATO - IMPUTATO - INFERMITA' FISICA NON CONTINGENTE, DI DURATA INDETERMINABILE E COMPORTANTE L'ASSOLUTO IMPEDIMENTO A COMPARIRE - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - MANCATA PREVISIONE - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA', PER LA PARTE CIVILE, DI ADIRE IL GIUDICE CIVILE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA, IN RIFERIMENTO A PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E DIRITTO DI DIFESA , NEI CONFRONTI DELL'ART. 88 DELL'ABROGATO CODICE DI PROCEDURA PENALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' PER ESSERE STATA LA QUESTIONE SOLLEVATA DA GIUDICE PENALE ANZICHE' DA GIUDICE CIVILE - REIEZIONE.
Testo
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 88 cod. proc. pen. del 1930 (applicabile nel processo 'a quo' perche' tuttora in corso alla data di entrata in vigore del codice vigente) nella parte in cui, nel caso in cui l'imputato sia affetto da infermita' fisica non contingente, di durata indeterminabile e comportante un assoluto impedimento a comparire, non consente di ordinare la sospensione del procedimento - prevista bensi' dall'art. 88, ma per la sola ipotesi di infermita' mentale sopravvenuta dell'imputato - con conseguente impossibilita', per la parte civile, di adire il giudice civile, va respinta la eccezione di inammissibilita' avanzata per essere stato l'incidente di costituzionalita' promosso, nel caso, da un giudice penale anziche' da un giudice civile. La disposizione impugnata, infatti, puo' essere censurata nel suo lamentato effetto preclusivo soltanto nel giudizio penale, non essendo impedita la 'traslatio iudicii' da alcun precetto che il giudice civile potrebbe essere chiamato ad applicare. red.: F.S. rev.: S.P.
Riguardo alla questione di legittimita' costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti dell'art. 88 cod. proc. pen. del 1930 (applicabile nel processo 'a quo' perche' tuttora in corso alla data di entrata in vigore del codice vigente) nella parte in cui, nel caso in cui l'imputato sia affetto da infermita' fisica non contingente, di durata indeterminabile e comportante un assoluto impedimento a comparire, non consente di ordinare la sospensione del procedimento - prevista bensi' dall'art. 88, ma per la sola ipotesi di infermita' mentale sopravvenuta dell'imputato - con conseguente impossibilita', per la parte civile, di adire il giudice civile, va respinta la eccezione di inammissibilita' avanzata per essere stato l'incidente di costituzionalita' promosso, nel caso, da un giudice penale anziche' da un giudice civile. La disposizione impugnata, infatti, puo' essere censurata nel suo lamentato effetto preclusivo soltanto nel giudizio penale, non essendo impedita la 'traslatio iudicii' da alcun precetto che il giudice civile potrebbe essere chiamato ad applicare. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte