Sentenza 330/1994 (ECLI:IT:COST:1994:330)
Massima numero 20953
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  07/07/1994;  Decisione del  07/07/1994
Deposito del 22/07/1994; Pubblicazione in G. U. 27/07/1994
Massime associate alla pronuncia:  20952  20954  20955


Titolo
SENT. 330/94 B. PROCESSO PENALE - CODICE ABROGATO - IMPUTATO - INFERMITA' FISICA NON CONTINGENTE, DI DURATA INDETERMINABILE E COMPORTANTE L'ASSOLUTO IMPEDIMENTO A COMPARIRE - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - MANCATA PREVISIONE - CONSEGUENTE IMPOSSIBILITA' PER LA PARTE CIVILE DI ADIRE IL GIUDICE CIVILE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE, EX ARTT. 3 E 24 COST. - ECCEZIONI DI INAMMISSIBILITA' PER PRETESA INESATTA INDIVIDUAZIONE DELLA NORMA CENSURATA (ART. 88 DEL CODICE) DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO' - REIEZIONE.

Testo
Il giudice penale 'a quo', nel sollevare (in un giudizio nel quale, essendo in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice, sono tuttora applicabili le norme del codice del 1930) la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., per la mancata previsione, nel caso in cui l'imputato sia affetto da infermita' fisica non contingente, di durata indeterminabile e comportante l'assoluto impedimento a comparire, la sospensione del procedimento, con conseguente impossibilita', perla pate civile, di adire il giudice civile, ha correttamente individuato la disposizione da sottoporre a censura nell'art. 88, - che la sospensione del processo e la possibilita' di agire immediatamente in sede civile, prevede, anche se per la sola ipotesi della sospensione del processo penale per infermita' di mente sopravvenuta dell'imputato - e non gia' nell'art. 24, secondo comma, cod. proc. pen. 1930 - il cui precetto infatti da un lato assume una latitudine di tale portata che una eventuale sua impugnativa risulterebbe esorbitante rispetto ai limiti del 'devolutum' e dall'altro si riferisce non all'azione civile esercitata, come nella specie, avanti al giudice penale, ma all'azione civile esercitata in sede propria - ne' ancora nell'art. 497 cod. proc. pen. 1930, che disciplina la mancata comparizione dell'imputato per legittimo impedimento, richiamando appunto espressamente l'art. 88. Vanno quindi respinte le eccezioni di inammissibilita' formulate, in base ai contrari assunti, della difesa dell'imputato e dall'Avvocatura di Stato. red.: F.S. rev.: S.P.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte