Sentenza 330/1994 (ECLI:IT:COST:1994:330)
Massima numero 20954
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente PESCATORE - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del
07/07/1994; Decisione del
07/07/1994
Deposito del 22/07/1994; Pubblicazione in G. U. 27/07/1994
Titolo
SENT. 330/94 C. PROCESSO PENALE - CODICE ABROGATO - RAPPORTI TRA AZIONE CIVILE E PROCESSO PENALE - ACCESSORIETA' DELLA PRIMA - PRINCIPIO DELL'UNITA' DELLA GIURISDIZIONE - PROGRESSIVA EROSIONE E RIDIMENSIONAMENTO NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE.
SENT. 330/94 C. PROCESSO PENALE - CODICE ABROGATO - RAPPORTI TRA AZIONE CIVILE E PROCESSO PENALE - ACCESSORIETA' DELLA PRIMA - PRINCIPIO DELL'UNITA' DELLA GIURISDIZIONE - PROGRESSIVA EROSIONE E RIDIMENSIONAMENTO NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE.
Testo
Con riguardo ai rapporti tra azione civile e processo penale l'assetto predisposto dal codice abrogato risulta informato ad una particolare valorizzazione del principio di accessorieta' della prima, accessorieta' che si manifesta non soltanto relativamente alla necessita' di un adeguamento del suo esercizio alle vicende del processo penale, ma anche attraverso la predisposizione di un regime di preclusioni volte, per un verso, ad attuare l'economia dei giudizi e, per un altro verso, ad impedire la formazione di giudicati contraddittori, in perfetta sintonia con la disciplina dell'efficacia del giudicato penale in sede civile e, in definitiva, con il principio dell'unita' della giurisdizione. Tuttavia l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana ha determinato, a seguito di interventi della Corte, una progressiva erosione di tale principio ed un conseguente ridimensionamento della accessorieta' dell'azione civile, tutte le volte in cui l'onere di adattare le modalita' di esercizio della pretesa civile alle sequenze del processo penale fosse divenuto, in relazione alle esigenze di tutela del diritto di difesa dell'imputato nelle varie misure corrispondenti alle diverse fasi processuali, un ostacolo invalicabile nella tutela del diritto di azione e difesa della parte civile, non comprimibile oltre quei limiti - da ritenere ragionevoli - derivanti dall'esigenza primaria di attuazione della pretesa penale. - Sul ridimensionamento dell'accessorieta' dell'azione civile: S. nn. 132/1968, 1/1970, 55/1971, 99/1973, 165/1975, 29/1972, ed inoltre S. nn. 222/1985, 171/1982, 39/1982. Sulle limitazioni ai poteri e facolta' della parte civile ritenute conformi a Costituzione: S. nn. 108/1970, 190/1971, 206/1971, 187/1972, 2/1973, 40/1974, 235/1974; e non conformi: S. nn. 132/1968, 1/1970, 55/1971, 99/1973, 165/1975. red.: F.S. rev.: S.P.
Con riguardo ai rapporti tra azione civile e processo penale l'assetto predisposto dal codice abrogato risulta informato ad una particolare valorizzazione del principio di accessorieta' della prima, accessorieta' che si manifesta non soltanto relativamente alla necessita' di un adeguamento del suo esercizio alle vicende del processo penale, ma anche attraverso la predisposizione di un regime di preclusioni volte, per un verso, ad attuare l'economia dei giudizi e, per un altro verso, ad impedire la formazione di giudicati contraddittori, in perfetta sintonia con la disciplina dell'efficacia del giudicato penale in sede civile e, in definitiva, con il principio dell'unita' della giurisdizione. Tuttavia l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana ha determinato, a seguito di interventi della Corte, una progressiva erosione di tale principio ed un conseguente ridimensionamento della accessorieta' dell'azione civile, tutte le volte in cui l'onere di adattare le modalita' di esercizio della pretesa civile alle sequenze del processo penale fosse divenuto, in relazione alle esigenze di tutela del diritto di difesa dell'imputato nelle varie misure corrispondenti alle diverse fasi processuali, un ostacolo invalicabile nella tutela del diritto di azione e difesa della parte civile, non comprimibile oltre quei limiti - da ritenere ragionevoli - derivanti dall'esigenza primaria di attuazione della pretesa penale. - Sul ridimensionamento dell'accessorieta' dell'azione civile: S. nn. 132/1968, 1/1970, 55/1971, 99/1973, 165/1975, 29/1972, ed inoltre S. nn. 222/1985, 171/1982, 39/1982. Sulle limitazioni ai poteri e facolta' della parte civile ritenute conformi a Costituzione: S. nn. 108/1970, 190/1971, 206/1971, 187/1972, 2/1973, 40/1974, 235/1974; e non conformi: S. nn. 132/1968, 1/1970, 55/1971, 99/1973, 165/1975. red.: F.S. rev.: S.P.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte